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OGGETTO: Adempimenti in tema di Antiriciclaggio
Il legislatore nazionale, in recepimento di direttive comunitarie, ha
introdotto delle disposizioni volte a contrastare la movimentazione di
denaro contante, il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo.
Di seguito si sintetizzano le più importanti previsioni contenute nel
decreto legislativo 21.11.2007, n. 231.
Trasferimento di denaro contante
L’articolo 49, dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il
trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al
portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Per operazione frazionata s’intende un'operazione unitaria sotto il profilo
economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori a 5.000 euro, effettuata in momenti diversi.
Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad esempio di 12.000
euro (iva compresa) effettuato in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) potrà
continuare ad essere effettuata in contanti, qualora essa corrisponda ad una
modalità di pagamento adottata nella prassi commerciale dell’azienda.
Assolutamente da evitare saranno, invece, i prelevamenti o i finanziamenti
in contanti in tempi ravvicinati, seppur sotto la soglia fra soci e società
(siano esse di capitoli o di persone) se la somma delle operazioni raggiunga
e superi la somma di 5.000 euro.
In particolare nei casi di prelevamenti o di versamenti in contanti fra soci
e società è assolutamente opportuno l'utilizzo di movimentazioni in conto
corrente.
Nuova disciplina degli assegni
L’articolo 49 sancisce inoltre, con decorrenza 30 aprile 2008, novità di
rilevo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e
circolari.
In sintesi le novità sono le seguenti:
- I moduli di assegni saranno rilasciati dalle Banche già muniti
della clausola “non trasferibile”;
- Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere
rilasciati solo su richiesta scritta. Per ognuno di questi assegni è dovuta
l’imposta di bollo di euro 1,50. Tali assegni possono essere utilizzati solo
per importi inferiori a 5.000 euro. Inoltre l’eventuale girata dovrà
contenere anche l’indicazione del codice fiscale del girante: nel caso di
codice fiscale errato la girata è nulla.
- Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con
intestazione m.m. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal
traente per l'incasso presso una banca o Poste italiane Spa, senza quindi
ulteriori possibilità di girata del titolo.
- Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza
potranno chiedere alla Banca o a Poste italiane SpA i dati identificativi ed
il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di
assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni
circolari o vaglia postali in forma libera nonché i dati di tutti i giratari
e di coloro che li hanno presentati all'incasso.
- II saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve
essere inferiore a 5.000 euro e, se superiore, i libretti devono essere
estinti entro il 30 giugno 2009 oppure il saldo deve essere ridotto sotto
tale soglia.
Obblighi di comunicazione per i professionisti
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche,
intermediari finanziai, professionisti, società di revisione etc.) hanno
l'obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) i
dati identificativi dei soggetti che effettuano movimentazioni per contanti
superiori ad euro 5.000, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro
attività.
L'articolo 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare, che i
professionisti, in relazione ai loro compiti ed in particolare in qualità di
tenutari delle scritture contabili hanno l'obbligo di comunicare le
infrazioni alle movimentazioni di contanti al MEF.
Infatti, in capo al professionista che non effettua la segnalazione è
prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al
30% dell'importo non segnalato. Il trasgressore sarà soggetto, a sua volta,
ad una sanzione dall’1 al 40%.
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Il professionista è tenuto ad identificare il proprio cliente ed a
procedere alla registrazione, su un apposito registro, dei dati dello stesso
e delle prestazioni professionali fornite. È necessario, per il corretto
adempimento, fornire un documento di identità valido. L’identificazione e la
registrazione potranno essere utilizzati dai verificatori (Agenzia delle
Entrate o Guardia di Finanzia) anche per finalità tributarie.
Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro
e di beni
Viene ribadito l’obbligo per i professionisti di effettuare specifiche
segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro o di beni o
di finanziamento del terrorismo che dovessero venire ad evidenza nell'ambito
del rapporto professionale con il cliente. L'individuazione delle stesse si
basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell'operazione,
anche sullo scorta di specifici “indicatori di anomalia" che vengono emanati
e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti. In buona
sostanza il legislatore sta obbligando tutti i professionisti a segnalare
quei clienti che compiono operazioni non compatibili con la loro capacità
economica. Per determinare la capacità economica, il professionista dovrà
osservare tutti gli accadimenti ed i comportamenti adottati dal proprio
cliente al fine di verificare se dagli stessi si possano riscontrare
operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo. Nella
tabella che segue vengono esposte, in maniera sintetica, alcune situazioni
che si possono verificare. Nell’ultima colonna di destra viene descritta
l’obbligatorietà o meno alla segnalazione del cliente. L’esemplificazione
esposta non può essere certamente esaustiva, ma vuole semplicemente essere
una piccola sintesi di alcune situazioni che si possono verificare.
Reddito dichiarato ogni anno |
Vincite, donazioni, successioni |
Importo investimento |
Mutuo bancario |
È dovuta la segnalazione? |
| 20.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
No, in quanto la vincita giustifica l'investimento
|
| 20.000 |
0 |
300.000 |
280.000 |
Si è ai limiti, in quanto il reddito dichiarato non si
può considerare tutto disponibile per l’investimento in quanto ogni
soggetto ha anche la necessità di disponibilità per gli acquisti
quotidiani |
| 100.000 |
0 |
300.000 |
0 |
No, in quanto dal reddito dichiarato ogni anno si può
desumere la capacità all’investimento |
| 20.000 |
0 |
300.000 |
0 |
Si, in quanto non essendoci reddito sufficiente a
giustificare l’investimento significa che il soggetto ha evaso imposte e
sta investendo il risparmio fiscale conseguito |
Nella consapevolezza che la presente circolare non possa essere esaustiva
della spiegazione degli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa
antiriciclaggio, si invitano i clienti a prestare molta attenzione ai
comportamenti che pongono in essere.
Lo Studio è comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione.
Sicuri di avervi fatto cosa gradita, con l’occasione si porgono cordiali
saluti.
Lo Studio