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Adempimenti in tema di Antiriciclaggio.


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OGGETTO: Adempimenti in tema di Antiriciclaggio

Il legislatore nazionale, in recepimento di direttive comunitarie, ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare la movimentazione di denaro contante, il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo. Di seguito si sintetizzano le più importanti previsioni contenute nel decreto legislativo 21.11.2007, n. 231.

Trasferimento di denaro contante

L’articolo 49, dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Per operazione frazionata s’intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000 euro, effettuata in momenti diversi.
Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad esempio di 12.000 euro (iva compresa) effettuato in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) potrà continuare ad essere effettuata in contanti, qualora essa corrisponda ad una modalità di pagamento adottata nella prassi commerciale dell’azienda.
Assolutamente da evitare saranno, invece, i prelevamenti o i finanziamenti in contanti in tempi ravvicinati, seppur sotto la soglia fra soci e società (siano esse di capitoli o di persone) se la somma delle operazioni raggiunga e superi la somma di 5.000 euro.
In particolare nei casi di prelevamenti o di versamenti in contanti fra soci e società è assolutamente opportuno l'utilizzo di movimentazioni in conto corrente.

Nuova disciplina degli assegni

L’articolo 49 sancisce inoltre, con decorrenza 30 aprile 2008, novità di rilevo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari.
In sintesi le novità sono le seguenti:

  • I moduli di assegni saranno rilasciati dalle Banche già muniti della clausola “non trasferibile”;
  • Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere rilasciati solo su richiesta scritta. Per ognuno di questi assegni è dovuta l’imposta di bollo di euro 1,50. Tali assegni possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000 euro. Inoltre l’eventuale girata dovrà contenere anche l’indicazione del codice fiscale del girante: nel caso di codice fiscale errato la girata è nulla.
  • Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con intestazione m.m. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l'incasso presso una banca o Poste italiane Spa, senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo.
  • Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza potranno chiedere alla Banca o a Poste italiane SpA i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché i dati di tutti i giratari e di coloro che li hanno presentati all'incasso.
  • II saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro e, se superiore, i libretti devono essere estinti entro il 30 giugno 2009 oppure il saldo deve essere ridotto sotto tale soglia.

Obblighi di comunicazione per i professionisti

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziai, professionisti, società di revisione etc.) hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) i dati identificativi dei soggetti che effettuano movimentazioni per contanti superiori ad euro 5.000, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività.
L'articolo 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare, che i professionisti, in relazione ai loro compiti ed in particolare in qualità di tenutari delle scritture contabili hanno l'obbligo di comunicare le infrazioni alle movimentazioni di contanti al MEF.
Infatti, in capo al professionista che non effettua la segnalazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo non segnalato. Il trasgressore sarà soggetto, a sua volta, ad una sanzione dall’1 al 40%.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Il professionista è tenuto ad identificare il proprio cliente ed a procedere alla registrazione, su un apposito registro, dei dati dello stesso e delle prestazioni professionali fornite. È necessario, per il corretto adempimento, fornire un documento di identità valido. L’identificazione e la registrazione potranno essere utilizzati dai verificatori (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanzia) anche per finalità tributarie.

Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro e di beni

Viene ribadito l’obbligo per i professionisti di effettuare specifiche segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro o di beni o di finanziamento del terrorismo che dovessero venire ad evidenza nell'ambito del rapporto professionale con il cliente. L'individuazione delle stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell'operazione, anche sullo scorta di specifici “indicatori di anomalia" che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti. In buona sostanza il legislatore sta obbligando tutti i professionisti a segnalare quei clienti che compiono operazioni non compatibili con la loro capacità economica. Per determinare la capacità economica, il professionista dovrà osservare tutti gli accadimenti ed i comportamenti adottati dal proprio cliente al fine di verificare se dagli stessi si possano riscontrare operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo. Nella tabella che segue vengono esposte, in maniera sintetica, alcune situazioni che si possono verificare. Nell’ultima colonna di destra viene descritta l’obbligatorietà o meno alla segnalazione del cliente. L’esemplificazione esposta non può essere certamente esaustiva, ma vuole semplicemente essere una piccola sintesi di alcune situazioni che si possono verificare.

Reddito
dichiarato
ogni anno
Vincite,
donazioni,
successioni
Importo investimento Mutuo bancario È dovuta la segnalazione?
20.000 500.000 300.000 0 No, in quanto la vincita giustifica l'investimento
20.000 0 300.000 280.000 Si è ai limiti, in quanto il reddito dichiarato non si può considerare tutto disponibile per l’investimento in quanto ogni soggetto ha anche la necessità di disponibilità per gli acquisti quotidiani
100.000 0 300.000 0 No, in quanto dal reddito dichiarato ogni anno si può desumere la capacità all’investimento
20.000 0 300.000 0 Si, in quanto non essendoci reddito sufficiente a giustificare l’investimento significa che il soggetto ha evaso imposte e sta investendo il risparmio fiscale conseguito

 

Nella consapevolezza che la presente circolare non possa essere esaustiva della spiegazione degli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, si invitano i clienti a prestare molta attenzione ai comportamenti che pongono in essere.
Lo Studio è comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione.

Sicuri di avervi fatto cosa gradita, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

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