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OGGETTO: La manovra d'estate è legge
Il D.L. 25 giugno 2008 , n. 112 è stato convertito in legge dalla Camera il 6
agosto nella L. 133, dopo aver subito parecchie modifiche e aggiunte, ed è stato
pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 21 agosto n.
196/L.
La legge si pone come oggetto “ lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la Perequazione
Tributaria” e ha l’obiettivo di:
- Fissare i limiti di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche
- Prevedere misure per la crescita del tassi di incremento del Pil rispetto agli
andamenti tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo triennio
In questa circolare che vuole essere una sintesi del decreto convertito in
legge, ci occuperemo principalmente delle novità in campo fiscale e di quelle di
interesse generale, lasciando tuttavia in calce i titoli degli altri principali
provvedimenti, per fornire una panoramica complessiva della manovra.
*.*.*.
Start up - Art. 3. – Esenzione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in società costituite da non piu’ di sette anni
e possedute almeno da tre, se reinvestite in società che svolgono la medesima
attività entro due anni e che sono costituite da non piu’ di tre anni.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro - Art.
19
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette sono totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e con quelli da lavoro dipendente, se vengono
rispettate le condizioni dell’età minima e dell’anzianità contributiva.
Disposizioni in materia contributiva – Art. 20
A partire dal 1 gennaio 2009 l’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto
a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
dieci anni nel territorio nazionale.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 21
I contratti di lavoro a tempo determinato sono ammessi per ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo, riferite anche all’ordinaria attività del
datore di lavoro.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
(Art. 22)
I contratti accessori previsti già dal 2003, ma mai entrati in vigore
pienamente, vengono ridefiniti rinviando sempre a un decreto Ministeriale le
modalità per i versamenti dei contributi.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attivita' lavorative di
natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi
e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza
o di solidarieta';
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta',
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attivita' agricole di carattere stagionale;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e
periodica.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (Art. 23)
Vengono riscritte le regole che disciplinano l’apprendistato con la previsione
di diverse durate. In ipotesi di apprendistato professionalizzante in azienda le
regole devono essere stabilite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale dalle rappresentanze delle parti.
In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di
alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di
lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative.
Trattamento dati personali – (Art. 29)
Vengono previste semplificazioni per l’aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza da parte di chi tratta dati sensibili dei propri dipendenti e
collaboratori che potrà essere fatto anche mediante autocertificazione.
Durata e rinnovo della carta d'identita' (Art. 31)
La durata della carta di identità ora è di 10 anni. A partire dal 1 gennaio 2010
dovrà riportare anche le impronte digitali del titolare.
Strumenti di pagamento – Tracciabilità – (Art. 32)
Aumento da 5.000 euro a 12.500 dell’importo previsto per la tracciabilità dei
pagamenti. Sugli assegni trasferibili non serve il bollo.
Abolite le restrizioni riguardo alle somme in contanti riscuotibili dai
professionisti. Si ricorda che dal 1 luglio 2008 sarebbe scattato il limite di
500 euro e dal prossimo 1 luglio 2009 100 euro.
Applicabilita' degli studi di settore e abolizione elenco clienti
fornitori (Art. 33)
A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
G.U. entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.
Per l'anno 2008 il termine e' fissato al 31 dicembre.
Abolito l’obbligo di invio dell’elenco clienti e fornitori.
Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di
partecipazioni societarie (Art.36)
L’entrata in vigore della class action, cioè la richiesta di
risarcimento collettiva, è rinviata dal 30 giugno 2008 al 1 gennaio 2009.
L’atto di cessione di quote di una srl puo’ essere sottoscritto con firma
digitale e depositato entro 30 giorni, presso il registro delle imprese, a cura
di un intermediario abilitato. L’iscrizione nel libro soci ha luogo su richiesta
dell’alienante e dell’acquirente, dietro presentazione del titolo rilasciato
dall’intermediario da cui risulta il trasferimento.
Impresa in un giorno (Art. 38)
L'avvio di attivita' imprenditoriali, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, avrà come unico interlocutore lo Sportello Unico che si occuperà di
tutte le vicende amministrative riguardanti l’attivita'
produttiva dell’impresa. La ricevuta di presentazione costituisce titolo
autorizzatorio. E’ atteso l’emanazione di un regolamento.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
(Art. 39)
Semplificazioni per la tenuta dei libri paga, presenze e matricola. Viene
istituito il libro unico del lavoro per dipendenti e collaboratori che conterrà
oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la qualifica, la retribuzione,
l’anzianità, i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni spettanti, nonché le
ore delle presenze compresi gli straordinari.
Il Ministro del lavoro ha 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto
per fissare le modalita' e tempi di del registro.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali(Art. 40)
I documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei
consulenti del lavoro o degli altri professionisti, comunicandolo
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro.
Copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa
telematicamente deve essere consegnata al dipendente o collaboratore.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro- Art. 41
Vengono fissati nuovi limiti orari per il lavoro notturno, straordinari ecc. che
possono essere derogati nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali piu’ rappresentative sul piano
nazionale.
Accesso agli elenchi dei contribuenti (Art. 42)
Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati ed è ammessa la visione e
l'estrazione di copia degli elenchi.
La comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o dei dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro. Relativamente agli elenchi già pubblicati
fino al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto) viene prevista
una sanatoria per la consultazione via internet.
Cinque per mille (Art. 63 bis)
Anche nella dichiarazione Unico 2009 sarà possibile destinare una quota del 5
per mille come per gli anni passati, e l’autorizzazione di spesa sarà
incrementata di 20 milioni.
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Settori petrolifero e del gas (Art. 81)
L'aliquota dell'IRES verrà applicata con una addizionale di 5,5 punti
percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta
precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.
Inoltre viene previsto che per le società non soggetti agli studi di settore,z
operanti nel settore petrolifero e per quelle obbligate all’applicazione dei
principi contabili internazionali, la valutazione delle rimanenze deve essere
effettuata obbligatoriamente con il metodo LIFO o secondo il metodo della media
ponderata. Sul maggior valore che emerge il primo anno, per effetto
dell’applicazione del nuovo metodo, è dovuta una imposta sostitutiva del 16% che
puo’ essere pagata anche in tre rate.
Queste maggiori entrate, assieme alle altre derivanti dall’aumento della
tassazione nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, andranno ad
alimentare un fondo speciale a favore dei cittadini meno abbienti.
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso.
Fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti e carta acquisti -Social
Card (Art.81 c.29 e seg.)
Viene istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di
natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini
meno abbienti.
Ai cittadini che versano in stato di bisogno e che ne facciano richiesta è
concessa una carta acquisti finalizzata all’acquisto dei citati beni e servizi
con
onere a carico dello Stato.
Un decreto disciplinerà i criteri e le modalità di individuazione dei titolari
del beneficio, l’ammontare e le modalità per la fruizione.
Banche, assicurazioni,fondi di investimento immobiliari «familiari» e
cooperative (Art. 82)
•
Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES
ed IRAP
Viene prevista una parziale indeducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES
ed IRAP, pari al 4% ; per il solo periodo in corso al 2008, tale percentuale
scende al 3%. L’ indeducibilità non opera nell’ambito del consolidato nazionale.
Di tali modifiche che entreranno in vigore dal 2008 dovrà tenersene conto in
sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.
•
Deducibilità della variazione della riserva sinistri
Vengono previste diverse variazioni in ambito di riserva sinistri riferita ai
contratti di assicurazione - rami danni: la deducibilità nell’esercizio della
variazione della riserva passa dal 60% al 30% e l’ eccedenza di tale riserva
puo’ essere riportata per 18 esercizi invece che i precedenti 9.
•
Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
Le banche e gli altri enti e società finanziarie dovranno anticipare una quota
dell’imposta di bollo che passa dal 70% al 75% già a decorrere dall’anno in
corso, all’85% per il 2009 ed al 95% per gli anni successivi.
Per le assicurazioni invece la percentuale dell’acconto passa dal 12,5% al 14%
già a partire dall’anno in corso, al 30% per il 2009 ed al 40% per gli anni
successivi.
•
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
Diminuisce la percentuale di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti
in bilancio che passa dallo 0,4% attuale allo 0,3% mentre l’eccedenza è
deducibile in 18 esercizi invece che gli attuali 9.
Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso.
•
Misure fiscali destinate alle società ed enti che esercitano attività
assicurativa
Per il periodo d’imposta in corso l’imposta sulle riserve matematiche dei rami
vita è aumentata allo 0,390% , mentre per il successivo periodo l’aumento passa
dall’attuale 0,3% allo 0,350%.
•
Imposta di registro contratti di locazione immobiliare
E’ previsto che si applichi un’imposta di registro pari all’1% per le locazioni
di immobili strumentali e del 2% per le locazioni di immobili abitativi, poste
in essere nell’ambito di gruppi bancari ed assicurativi, di società consortili e
cooperative con funzioni consortili.
Le modalità verranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia
delle entrate.
•
Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
Proroga al 1° gennaio 2009 dell’abrogazione dell’esenzione IVA sulle prestazioni
di carattere ausiliario svolte nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi e di
imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di
consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi ,
prevista dall’articolo 1, comma 262, della Finanziaria per il 2008.
•
Disposizioni tributarie riguardanti taluni fondi d’investimento immobiliare
Sui fondi di investimento immobiliare chiusi detti anche fondi familiari (i
requisiti di tali fondi sono indicati al c. 18 del decreto in esame), è
prelevata un’imposta patrimoniale pari all’1%, calcolata sull’ammontare del
valore netto dei fondi.
L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Il prelievo non si applica ai fondi quotati nei mercati regolamentati o con un
patrimonio pari almeno a 400 mln di euro, e qualora le quote sono detenute per
almeno il 50% da enti di previdenza obbligatori ed enti non commerciali.
L’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati in
dipendenza di cessione o rimborso di quote di partecipazione in fondi
immobiliari, è dovuta nella misura del 20%.
•
Abolizione di agevolazioni in materia di stock option
Le plusvalenze derivanti da stock options contribuiranno alla formazione del
reddito di lavoro dipendente e saranno quindi sottoposti all’aliquota IRPEF
progressiva, in luogo dell’attuale aliquota del 12,5%, applicabile solo in
particolari casi ed al verificarsi di specifiche condizioni.
La disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto.
Tali redditi sono tuttavia esclusi dalla base imponibile calcolata a fini
contributivi.
•
Cooperative a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente che presentano in bilancio debiti per
finanziamenti contratti con soci superiori a 50 mln di euro e eccedenti rispetto
all’importo del patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile, dovranno
destinare il 5% dell’utile netto al finanziamento del fondo di solidarietà per i
cittadini meno abbienti.
La disposizione in esame si applica in relazione agli utili evidenziati nei
bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e a quello successivo.
•
Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai
soci
Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e da loro consorzi ai
propri soci persone fisiche, la ritenuta a titolo di imposta passa dal 12,5% al
20%.
Sono escluse le cooperative che presentano i requisiti di piccole e
micro-imprese; sono piccole cooperative quelle che occupano meno di 50 persone e
realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro; sono
microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato
annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
•
Cooperative di consumo e consorzi
Aumento dal 30% al 55% della quota di utili netti annuali destinati a riserve
indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle
cooperative di consumo e loro consorzi.
La norma decorre dal periodo d’imposta in corso e se ne dovrà tenere conto già
in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria (Art. 83)
•
Controllo degli adempimenti fiscali e contributivi dei soggetti non residenti
L’Agenzia delle entrate e l’INPS devono predisporre congiuntamente, tramite un
mutuo scambio telematico di dati, un piano di controllo sul corretto adempimento
degli obblighi fiscali e contributivi dei soggetti non residenti e di quelli
residenti da meno di cinque anni.
Con lo stesso sistema di scambio telematico, mensilmente, verranno controllate
anche le posizioni relative ai titolari di partite IVA e i dati annuali riferiti
ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione
di lavoro.
•
Ottimizzazione delle risorge per lo sviluppo dell'attività di controllo
L’Agenzia delle entrate, per il triennio 2009-2011, dovrà realizzare un piano di
ottimizzazione delle risorse, con un incremento della capacità operativa di
almeno il 10% rispetto al biennio precedente, finalizzato alle attività di
prevenzione e repressione della evasione fiscale.
•
Elenco iscrizioni a ruoli a cui hanno partecipato i comuni
Il Dipartimento delle finanze, con cadenza semestrale, fornisce ai comuni
l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali
i comuni abbiano contribuito al fine di contrastare l’evasione fiscale.
•
Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto
L’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza
cooperano mediante un costante scambio informativo, incrementando la capacità
operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione di frodi
nell’ambito delle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.
Gli esiti delle attività saranno oggetto di apposite relazioni annuali al
Ministro dell’economia e delle finanze.
•
Redditometro a tutto campo
Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico per il
triennio 2009-2011, sulla base di elementi e circostanze certi desunti dalle
informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
• Residenze estero fittizie delle persone fisiche – come contrastarle
Per contrastare lo spostamento fittizio all’estero della residenza delle persone
fisiche a fini di evasione fiscale si prevede che entro i sei mesi successivi
alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero i
Comuni devono confermare all’Agenzia delle entrate che il richiedente ha
effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
Il controllo sull’effettività del trasferimento della sede verrà effettuato
anche nei confronti di persone che hanno richiesto il trasferimento della
residenza a far corso dal 1° gennaio 2006.
•
Accertamento con adesione proposto dal contribuente - Semplificazione nella
gestione dei rapporti tributari
Con questa nuova norma si vuol offrire la possibilità al contribuente di avviare
la procedura di adesione che attualmente già esiste ma su iniziativa
dell’Agenzia.
Ora anche il contribuente potrà proporre di aderire ai verbali di constatazione
a seguito di verifiche fiscali entro 30 giorni dalla notifica. L’Agenzia avrà 60
giorni di tempo per notificare al contribuente l’atto di definizione
dell’accertamento parziale.
In tali casi le sanzioni applicabili sono ridotte alla metà rispetto a quanto
previsto negli altri casi di accertamento con adesione e il pagamento potrà
essere effettuato ratealmente con l’applicazione degli interessi al saggio
legale.
La nuova disciplina si applica con riferimento ai verbali di constatazione
consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in
in sede di prima applicazione il termine per la comunicazione dell’adesione da
parte del contribuente ai verbali è prorogato al 30 settembre c.a, mentre viene
slittato al 30 giugno 2009 il termine finale entro cui notificare l’atto di
definizione dell’accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al
contribuente fino al 31 dicembre 2008.
Verrà comunque emanato un decreto entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione che stabilirà le modalità di effettuazione della
comunicazione dell’adesione da parte del contribuente.
•
Studi di settore su base regionale o comunale
Dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore verranno elaborati anche su base
regionale e comunale.
Verrà emanato un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
•
Restituzioni di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo
Si prevede che in caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro
rispetto alla richiesta dell’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la
restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità
di restituzione dell’eccedenza.
•
Soppressione delle garanzie per rateizzazione di importi iscritti a ruolo
Con la disposizione in esame vengono soppresse le garanzie fino ad oggi
necessarie per ottenere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo di cui
all’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
•
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Se il contribuente provvede al pagamento con un assegno scoperto o con
l’utilizzo di una carta di credito senza provvista finanziaria il pagamento si
considera omesso.
Le visure ipotecarie e catastali, relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e coobbligati, sono gratuite sia per i concessionari che per i soggetti da
essi incaricati.
•
Detraibile l’Iva per i servizi alberghieri e di ristorazione dal 1 settembre
2008
L’Iva sugli alberghi e ristoranti dal 1° settembre è deducibile.
Viene pero’ prevista una parziale indeducibilità ai fini delle imposte sui
redditi, che a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008 è ridotta al 75%.
Della nuova disposizione dovrà tenersene conto nella determinazione degli
acconti di imposta relativi al periodo di competenza.
•
Interventi a favore dell’autotrasporto
La norma reca molteplici disposizioni aventi natura ordinamentale per il settore
dell'autotrasporto e della distribuzione dei carburanti e dispone l'utilizzo
delle risorse esistenti sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto che devono essere destinate prioritariamente alla riduzione
dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare
riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di
trasferta , all'imponibilità delle maggiorazioni corrisposte per il lavoro
straordinario , ad un credito d'imposta pari a quota parte dell'importo pagato
quale tassa automobilistica per l'anno 2008 e all'incentivazione della
formazione professionale e dei processi di aggregazione imprenditoriale.
Gli altri interventi:
Banda larga - Art. 2. - Norma per favorire gli interventi di installazione di
reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.
Strumenti innovativi di investimento - Art. 4. - Norme a favore di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e
privati, attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento.
Sorveglianza dei prezzi – Art. 5 – Viene istituito il Garante per la
sorveglianza dei prezzi con la funzione di verificare le segnalazioni delle
associazioni dei consumatori e di avviare indagini conoscitive per verificare
l’andamento dei prezzi. La sua attività sarà visibile attraverso il sito
dell’Osservatorio prezzi del Ministero per lo sviluppo economico.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - Art. 6. - Agevolazioni
finanziarie a favore delle iniziative di imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione
Europea
Distretti produttivi e reti di imprese – Art. 6 bis – Sono definite le
caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle
catene di fornitura al fine di promuovere lo sviluppo del sistema e rafforzare
le misure organizzative .
Banca del Mezzogiorno – Art. 6 ter – E’ costituita la Banca del Mezzogiorno per
sostenere e favorire la crescita delle regioni meridionali d’Italia.
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
– Art. 6 quater. – Le risorse assegnate dal CIPE per il periodo 2000-2006 che
entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate sono
revocate.
Strategia energetica –Art.7, Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti
di idrocarburi – Art.8, Sterilizzazione dell’Iva sugli aumenti petroliferi –
Art. 9, Promozione interventi infrastrutturali strategici e nei settori
dell’energia e delle telecomunicazioni – Art. 10 –
Vengono indicate le priorità per la diversificazione delle fonti di energia
attraverso anche la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare.
Viene regolato lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi e vengono previste
misure di sostegno per far fronte all’aumento dei prodotti petroliferi a favore
dell’agricoltura, pesca, autotrasporto.
Piano Casa – Art. 11. -
Per superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado
urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un
piano nazionale di edilizia abitativa, a favore di
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n.
9 del 2007;
g) immigrati regolari.
Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico Art. 13. - Accordi
con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' degli Iacp.
Expo Milano 2015 – Art. 14. - Autorizzazione di spese per la realizzazione delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015.
Istruzione e ricerca - Costo dei libri scolastici - Art. 15 -
Viene previsto che i libri devono essere preferibilmente scelti tra quelli
disponibili su internet e che gli studenti possono scaricarli gratuitamente o a
pagamento. Vengono inoltre previsti aiuti per le famiglie.
Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita' Art. 16.-
Le Universita' pubbliche possono trasformarsi in fondazioni in esenzione di
imposte.
I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle
fondazioni universitarie, sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del
soggetto erogante.
Progetti di ricerca di eccellenza Art. 17. - Vengono previsti incentivi a favore
di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi e viene soppressa l’IRI in
quanto ha esaurito le proprie finalità.
Reclutamento del personale delle societa' pubbliche Art. 18. -
Le societa' che gestiscono servizi pubblici locali dovranno rispettare nuove
regole per il reclutamento del personale.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art.23 bis –
L’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali verrà effettuata in via
ordinaria a favore di imprenditori o società individuati mediante procedure
competitive a evidenza pubblica.
Taglia-leggi (Semplificazioni) Art. 24.
Viene abrogato un consistente numero di leggi considerate superate.
Taglia-oneri amministrativi Art. 25. -
La pubblica amministrazione deve ridurre i costi del 25% entro il 2012.
Taglia-enti - Art. 26. -
Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita' ed altri enti minori sono soppressi.
Taglia-carta - Art. 27.-
Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le
amministrazioni pubbliche riducono del 50% la stampa e dovranno convertire
l’abbonamento alla Gazzetta da cartaceo a telematico.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali – Art.
28
Viene istituito l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
che svolgerà le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, l’
Istituto nazionale per la fauna selvatica e l’Istituto centrale per la ricerca
scientifica applicata al mare. Le modalità organizzative saranno stabilite con
successivo decreto interministeriale.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a
certificazione – Art. 30
Le certificazioni ambientali rilasciate dai soggetti
certificatori accreditati sostituiscono le verifiche o i controlli
amministrativi periodici. Verra’ emanato un regolamento che stabilirà l’ambito
di applicazione di tale norma che ha l’obiettivo di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di controlli.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno
degli edifici Art. 35. Viene demandato a un decreto da emanarsi entro il 31
dicembre 2008 la semplificazione della normativa relativa alle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
In sede di trasferimento dell’immobile non è piu’ obbligatorio presentare le
dichiarazioni di conformità e sicurezza.
Certificazioni e prestazioni sanitarie Art. 37. -
Viene dato incarico al Ministero del Lavoro e della Salute di individuare le
norme obsolete e gli adempimenti inutili.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo
d'impresa- Art. 43.-
Vengono stabilite agevolazioni per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del
Mezzogiorno.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria Art. 44. -
Per il settore dell'editoria vengono emanate misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione Art.
46. -
Alle amministrazioni pubbliche vengono fissati i presupposti per conferire
incarichi a consulenti esterni.
Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi Art. 47.- Tramite
l’ispettorato per la funzione pubblica, con la collaborazione della Guardia di
Finanza, la presidenza del Consiglio puo’ disporre verifiche sul rispetto della
disciplina delle incompatibilità degli incarichi.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Art. 49.-
Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego.
Giustizia
Cancellazione della causa dal ruolo (art.50), Comunicazioni e notifiche per via
telematica (Art.51) Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
(Art.52) Razionalizzazione del processo del lavoro (Art. 53) Accelerazione del
processo amministrativo (Art. 54), Accelerazione del contenzioso tributario
(Art.55) Disposizioni Transitorie (Art.56)
Questi articoli hanno lo scopo di porre rimedio alla durata dei processi
accelerandone il corso con diverse misure. Viene anche prevista la notifica via
email all’indirizzo del difensore, che diventerà pero’ operativa dopo
l’emanazione di un decreto del ministro della Giustizia. Le spese di giustizia
dovranno essere riscosse entro un mese dalla data in cui sono poste
definitivamente a carico delle parti. Anche i processi dove le parti sono
inattive potranno essere dichiarati estinti trascorsi cinque anni invece che gli
attuali dieci. Altra norma diretta sempre a smaltire l’arretrato è quella
relativa ai processi pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, su
ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, per i quali gli uffici devono
manifestare entro sei mesi decorrenti dal 25 giugno la persistenza
dell’interesse alla definizione del giudizio.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed
altri enti locali Art. 58. -
Viene redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari per gli immobili non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica Art. 64. – Forze armate
Art.65 – Turn over Art. 66 – Norme in materia di contrattazione integrativa e di
controllo dei contratti nazionali e integrativi Art.67 – Riduzione degli
organismi collegiali e di duplicazioni di strutture Art. 68 - Differimento di 12
mesi degli automatismi stipendiali Art. 69 – Esclusione di trattamenti economici
aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio Art. 70 – Assenze per
malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni Art.71 – Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti
di età per il collocamento a riposo Art.72 – Part time Art.73 – Riduzione
assetti organizzativi Art. 74 – Spese personale Enti locali e Camere di
Commercio Art. 76
Questo gruppo di articoli fanno parte del Capo II e si pongono come obiettivo il
contenimento dei costi per il pubblico impiego.
- Per la qualificazione dei servizi scolastici e la valorizzazione professionale
del personale docente viene previsto un piano da realizzarsi entro il 2011.
- Per il Turn over dei dipendenti viene previsto che le amministrazioni
provvedono, entro il 31 dicembre 2008, alla rideterminazione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Vengono ridotti del 10% i compensi incentivanti che verranno dal 2010
assegnati in base al merito;
- Per le assenze dei dipendenti superiori a 10 giorni sarà necessario un
certificato rilasciato da una struttura pubblica
Patto di stabilità interno Artt. 77 - 78 - l’ oggetto di questi articoli
contenuti nel cap. III è: la determinazione del fabbisogno di Regioni e Comuni,
il federalismo fiscale, i rapporti con gli enti locali, disposizioni urgenti per
Roma.
Spesa sanitaria Art. 79 – Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Norme per la programmazione delle attività sanitarie e relativi costi.
Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili Art. 80. -
L'INPS attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di
200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile.
L’ Entrata in vigore è prevista per il giorno stesso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto avvenuto il 25 giugno sul suppl.ord. n.152 .
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito vi inviamo i nostri migliori saluti.
Cordialmente,
lo studio