rimborso IVA 2019 - Studio92Il rimborso IVA del credito accumulato può essere richiesto solo in presenza di determinate condizioni. Non tutti i titolari d’impresa possono vantare questo diritto. Chi non ha i requisiti necessari potrà rinnovare il credito a suo favore per detrarlo al successivo esercizio. Vediamo quali sono le condizioni, le soglie e i vincoli necessari per ottenere il rimborso IVA 2019.

Rimborso IVA 2019: quali sono i requisiti essenziali

Per poter accedere al rimborso IVA 2019 il contribuente deve rispettare i seguenti requisiti, come stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972:

  • Il credito IVA deve essere pari o superiore ad almeno 2.582,28 euro come sancito dall’art. 30, comma 3.

È inoltre indispensabile che vengano soddisfatte, nel corso dell’anno (oppure del trimestre, per rimborso IVA infrannuale), almeno una delle condizioni di seguito indicate:

  • Che il contribuente effettui l’esercizio in via esclusiva, o comunque prevalente, di attività che richiedano lo svolgimento di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • Svolga operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • Acquisti o importi beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche, limitatamente alla relativa imposta;
  • Effettui prevalentemente operazioni non soggette a IVA, come stabilito nell’art.7;
  • Nomini un rappresentate fiscale (art. 17, comma 3).

Il contribuente che risulta a credito IVA dalle dichiarazioni dei due anni precedenti può richiedere il rimborso IVA anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, per un ammontare non superiore al minore degli importi delle sopracitate eccedenze (art. 30, comma 4).

Rappresenta un’eccezione a queste condizioni la cessazione dell’attività nel corso dell’anno, che autorizza il contribuente a richiedere il rimborso IVA.

Importo soggetto al rimborso IVA 2019 e novità introdotte per la soglia limite

Il calcolo dell’importo che può essere soggetto a rimborso IVA per l’anno 2019 non deve tenere conto solo dei beni ammortizzabili acquistati durante l’anno, ma anche di quelli relativi agli anni precedenti, se non già utilizzati in detrazione su importi a debito o che siano stati soggetti a compensazione con imposte diverse.

L’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 193 del 2016 ha introdotto, come principale novità, l’aumento della soglia limite entro la quale il rimborso IVA viene erogato senza dover ottemperare ad altri adempimenti. La soglia limite è passata da 15.000 euro a 30.000 euro. I contribuenti che non superano questo massimale possono effettuare la richiesta di rimborso IVA in maniera molto semplificata, senza dover presentare documenti, attestazioni o garanzie aggiuntive.

Il rimborso “semplificato” entro la soglia limite spetta anche ai soggetti a rischio (ad esempio le giovani imprese in attività da meno di due anni), ai sensi dell’art. 38 bis, comma 4 del D.P.R. 633 del 1972.

Nel caso di rimborsi al di sopra dei 30.000 euro, invece, ci possiamo trovare di fronte a due possibilità:

 

1) Rimborso IVA sopra ai 30.000 euro per soggetti non a rischio.

Il contribuente deve fare richiesta e presentare i seguenti documenti:

  • visto di conformità crediti IVA;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la contemporanea sussistenza delle condizioni di: solidità patrimoniale/immobiliare, continuità aziendale e, per le società di capitali, il mantenimento del controllo;
  • DURC (documento unico di regolarità contributiva) 2019.

 

2) Rimborso IVA sopra ai 30.000 euro per soggetti a rischio.

I contribuenti a rischio, così come coloro che non siano in possesso del visto di conformità, possono richiedere il rimborso IVA 2019 solo presentando adeguate garanzie bancarie, assicurative o in titoli di Stato.

Fanno eccezione dal dover richiedere le garanzie i contribuenti che abbiano soddisfatto, nei due anni precedenti alla domanda di rimborso, avvisi di accertamento o rettifiche notificate, anche utilizzando la definizione agevolata. Sono inoltre esentati dalla presentazione delle garanzie i soggetti che chiedano il rimborso IVA di crediti maturati durante la liquidazione.