I conferimenti in natura in una società a responsabilità limitata (SRL) consistono nell’apporto di beni diversi dal denaro da parte di un socio. Questo tipo di conferimento è comune quando il socio desidera contribuire alla società con beni materiali, come immobili o macchinari, piuttosto che con denaro contante. Tuttavia, è importante comprendere il trattamento fiscale di tali operazioni, che coinvolge l’IVA, l’IRES e l’IRAP.
Trattamento fiscale dei conferimenti in natura: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con l’interpello n. 171/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei conferimenti in natura, fornendo indicazioni precise su come devono essere gestiti ai fini dell’IVA, dell’IRES e dell’IRAP.
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Base Imponibile IVA
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i conferimenti in natura sono soggetti all’IVA, poiché vengono considerati operazioni assimilabili a cessioni a titolo oneroso. Ciò significa che l’apporto di un bene da parte di un socio a una società è trattato, dal punto di vista fiscale, come una vendita di beni. La base imponibile su cui applicare l’IVA deve essere determinata considerando l’aumento di capitale della società conferitaria. Questo importo deve includere sia il valore del sovrapprezzo pagato dai soci, sia eventuali somme erogate a titolo di conguaglio. In pratica, l’IVA si applica sull’intero valore del conferimento, non solo sull’importo dell’aumento di capitale.
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IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
Ai fini delle imposte sui redditi, e in particolare dell’IRES, il corrispettivo del conferimento in natura non è legato all’aumento di capitale, ma piuttosto al valore normale dei beni conferiti. Questo valore normale rappresenta il prezzo che il bene avrebbe in un mercato libero e concorrenziale, e non deve necessariamente corrispondere all’importo dell’aumento di capitale. L’articolo 9, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) specifica che il valore normale dei beni conferiti deve essere utilizzato per determinare la base imponibile su cui calcolare l’IRES.
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IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il valore del conferimento è considerato il valore normale del bene conferito. Questo significa che l’importo su cui si calcola l’IRAP è basato sul valore di mercato del bene conferito, e non sull’importo dell’aumento di capitale registrato dalla società. La logica è la stessa applicata all’IRES: l’imposta si applica sul valore effettivo dei beni apportati, indipendentemente dall’importo ufficialmente riconosciuto come aumento di capitale.
I conferimenti in natura rappresentano una forma importante di apporto di capitale in una SRL, ma comportano una serie di obblighi fiscali che devono essere attentamente gestiti. L’IVA si applica sull’intero valore del conferimento, mentre per l’IRES e l’IRAP si considera il valore normale del bene conferito. È essenziale per le società e i loro consulenti fiscali comprendere e rispettare queste regole per evitare sanzioni e garantire una corretta gestione fiscale. Le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, espresse nell’interpello n. 171/2024, forniscono una guida chiara e dettagliata per l’applicazione di queste normative.