Rifiutare la cessione dei bonus edilizi dopo averla accettata: ecco come fare L’Agenzia delle Entrate fornisce il modulo e le istruzioni per revocare l’accettazione di cessioni di crediti legati ai bonus edilizi, già confermate.

L’11 marzo, con la pubblicazione della Circolare n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione delle parti interessate un modello e le relative istruzioni per annullare l’accettazione di cessioni dei bonus edilizi, riferendosi all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La circolare risponde a domande su come procedere nei casi in cui:

  • il cessionario abbia accettato la cessione per errore, volendo in realtà rifiutarla;
  • cedente e cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, desiderino revocare la comunicazione di cessione del credito effettuata attraverso la Piattaforma cessione crediti.

Per i casi menzionati, è necessario che cedente e cessionario richiedano all’Agenzia delle Entrate di annullare la cessione del credito precedentemente accettata, compilando l’apposito modello seguendo le istruzioni fornite.

Il modulo, firmato digitalmente o manualmente da entrambe le parti, deve essere inviato via email certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. In caso di firma manuale, è richiesta anche una copia del documento d’identità dei firmatari.

La procedura di revoca è applicabile esclusivamente alle cessioni di crediti effettuate dopo la prima cessione o dopo lo sconto in fattura, e già accettate dal cessionario. Specifiche aggiuntive includono:

  • Per i crediti tracciabili, la revoca può avvenire per ogni singola rata del credito, purché non sia stata successivamente ceduta o destinata all’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Inoltre, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite F24 può essere annullata utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • Per i crediti non tracciabili, il cessionario deve avere un credito residuo adeguato per la specifica tipologia e annualità di credito, dato che il suo plafond verrà ridotto dell’importo corrispondente.

Qualora la revoca non possa essere effettuata per i motivi sopra indicati, la richiesta verrà respinta. L’annullamento elimina le conseguenze dell’accettazione errata del credito o della cessione che si è deciso di revocare.

Dopo l’approvazione della richiesta di revoca, i crediti saranno nuovamente a disposizione del cedente per ulteriori cessioni o per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se permesso dalla legge.

Al termine dell’operazione di revoca, le parti interessate riceveranno comunicazione e potranno verificare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Qualsiasi richiesta precedentemente inviata all’Agenzia delle Entrate con modalità diverse dovrà essere inviata di nuovo seguendo le istruzioni specificate in questa circolare.