Ricordiamo ai datori di lavoro che il 16 dicembre 2019 scade il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR, in base alla rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2018. Vediamo come calcolare il totale da pagare e quale codice tributo utilizzare.
Imposta TFR: scadenza al 16 dicembre 2019
Come previsto dall’articolo 2120 cod. civ. ogni anno i datori di lavoro sono tenuti all’aggiornamento del fondo TFR. Il pagamento dell’acconto per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto è fissato per il 16 dicembre prossimo. Questo versamento si rivolge alla grande maggioranza delle aziende, e si riferisce al TFR accumulato al 31 dicembre 2018.
L’imposta sostitutiva sul TFR non si rivolge ai soggetti che aderiscono a una forma pensionistica complementare.
L’imposta sostitutiva sul TFR è pari al 17%, e viene calcolata in base alla rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente. A questa va esclusa la quota maturata durante l’anno, a va applicato un tasso fisso dell’1,5% e un tasso del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, come accertato dall’Istat.
Il saldo dovrà essere versato entro il 17 febbraio 2020. Per il pagamento dell’acconto è necessario utilizzare un Modello F24. Il codice tributo è per i sostituti d’imposta è il “1712” denominato “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versato dal sostituto d’imposta”. Come anno di riferimento è possibile indicare il “2019“.
Il codice tributo per i contribuenti è il “1714” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versate da soggetto percettore in dichiarazione”.
Metodi di calcolo dell’imposta
Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR si possono utilizzare due metodi diversi di calcolo: uno storico e uno previsionale.
- Storico: pari al 90% dell’imposta sostitutiva sul TFR dell’anno precedente.
- Previsionale: è conveniente nel caso in cui siano stati effettuati dei licenziamenti durante il 2019. In questo caso si calcola il 90% dell’imposta sostitutiva in base alla rivalutazione presunta per il 2019, tenendo conto delle cessazioni avvenute nel corso dell’anno.
Le aziende che abbiano iniziato l’attività nel 2018, possono scegliere di determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR in maniera previsionale, oppure di versare l’intero ammontare dell’imposta al saldo di febbraio 2020.
Le aziende che abbiano iniziato la loro attività nel 2019, invece, non sono tenute al versamento dell’acconto di imposta sostitutiva sul TFR.