L’autofattura denuncia è una procedura che interviene quando un cessionario o committente non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o servizio entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione. Secondo l’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 417/1997, in questa situazione il cessionario è obbligato a emettere un’autofattura per regolarizzare la propria posizione fiscale. Tale procedura, oltre a informare l’Agenzia delle Entrate della mancata fatturazione da parte del cedente, comporta il versamento dell’IVA dovuta sull’operazione, generando un potenziale doppio versamento dell’imposta.
L’autofattura denuncia nasce come strumento di tutela del contribuente che, non avendo ricevuto la fattura dal cedente o prestatore, deve comunque regolarizzare la propria posizione fiscale. Tuttavia, questo meccanismo prevede che l’IVA venga versata due volte: la prima al momento del pagamento al cedente o prestatore (che include l’IVA nell’importo totale del bene o servizio) e la seconda al momento dell’emissione dell’autofattura.
Questa duplicazione del versamento genera un problema evidente: il cessionario o committente finisce per pagare due volte l’imposta sullo stesso bene o servizio. Il meccanismo contraddice uno dei principi fondamentali dell’IVA, ossia la neutralità dell’imposta.
La sentenza si basa sul principio di neutralità dell’IVA, che costituisce un pilastro della direttiva IVA 2006/112/CE. Questo principio prevede che l’IVA non rappresenti un costo per gli operatori economici coinvolti nei vari passaggi di produzione e distribuzione, ma che gravi esclusivamente sul consumatore finale. Di conseguenza, l’applicazione di un doppio prelievo d’imposta per la stessa operazione contravviene a questo principio e legittima il rimborso dell’imposta versata due volte.
La sentenza della Corte di Giustizia della Liguria ha confermato che il contribuente, che ha corrisposto l’IVA sia al cedente/prestatore che all’erario tramite l’autofattura, ha diritto al rimborso dell’imposta duplicata.
La Procedura di Rimborso: Articolo 30-ter del DPR 633/1972
Per ottenere il rimborso dell’IVA duplicata, il contribuente può fare ricorso all’articolo 30-ter del DPR 633/1972, che disciplina le modalità per richiedere il rimborso dell’imposta non dovuta. Questa norma prevede che il contribuente possa presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, spiegando le circostanze che hanno portato al doppio versamento.
L’Agenzia ha il compito di esaminare la richiesta e, se riscontra che effettivamente si è verificata una duplicazione dell’imposta, deve procedere al rimborso. La decisione della Corte della Liguria rafforza il diritto del contribuente a non subire ingiusti prelievi fiscali.
Le Conseguenze del Doppio Versamento e le Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi di autofatturazione, o il ritardo nell’emissione dell’autofattura, comporta conseguenze piuttosto gravi per il contribuente. La normativa prevede infatti una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata, rendendo particolarmente onerosa qualsiasi omissione.
Di contro, la tempestiva emissione dell’autofattura tutela il cessionario o committente da eventuali sanzioni, ma genera la questione del doppio versamento dell’IVA, che può essere recuperato tramite la procedura di rimborso.
È fondamentale che i contribuenti siano consapevoli dei propri diritti e dei meccanismi di rimborso previsti dalla normativa per evitare di subire oneri fiscali ingiusti, lo Studio è a tua competa disposizione per ogni chiarimento.