Il 23 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha emesso il Provvedimento n. 17776/20, contenente le regole di attuazione della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Esso esplica quanto stabilito dall’art. 1 del decreto n. 119/2018 che prevede la definizione agevolata del PVC consegnato entro il 24 ottobre 2018.
Il contribuente può definire in via agevolata tutte le violazioni constatate in un determinato periodo di imposta, consegnando, entro il 31 maggio 2019, la relativa dichiarazione. Tuttavia, la definizione deve necessariamente riguardare la totalità delle violazioni relative a ciascun periodo di imposta.
Sono oggetto di definizione agevolata:
– le violazioni sostanziali da cui conseguono sanzioni collegate al tributo. Fanno eccezione le violazione relative a settori non espressamente richiamati dalla norma;
– le violazioni di IVA all’importazione.
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo di imposta del verbale di constatazione. Possono accedervi anche coloro che hanno indebitamente compensato crediti agevolativi.
Il contribuente che voglia avvalersi della definizione agevolata dei PVC, entro il 31/05/2019, deve:
– presentare le dichiarazioni d’imposta relative ai periodo d’imposta per cui, al 31 dicembre 2018, non sono scaduti i termini di decadenza per l’accertamento;
– effettuare il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione.
L’art. 1 comma 9 del decreto fiscale prevede una proroga di due anni dei termini di cui agli articoli 43 del DPR 600/73, 57 del DPR 633/72 e 20, comma 1, del D. Lgs 472/97 per i periodo di imposta fino al 31 dicembre 2015.
Il provvedimento contiene anche indicazioni relative alle modalità di definizione in via agevolata del reddito di partecipazione della società partecipata.
In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio produrrà un avviso di accertamento per la definizione che ha avuto esito negativo.