Attualmente in discussione alla Camera e da convertire in legge entro il 22 dicembre 2018, il Decreto Legge numero 119 del 23 ottobre 2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 racchiude in un unico testo normativo le disposizioni più urgenti in materia fiscale e finanziaria.

L’agevolazione prevista dal decreto fiscale per la chiusura delle liti pendenti è stata ampliata per effetto dell’approvazione di un emendamento da parte della Commissione Finanze del Senato. Nel dettaglio, l’articolo 6 permette la definizione con modalità agevolate delle controversie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, che rientrino nell’ambito di giurisdizione tributaria dell’Agenzia delle Entrate e che abbiano ad oggetto provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione.
In sede referente, la Commissione ha proposto molteplici modifiche. Innanzitutto, per chiudere le controversie per le quali è stato presentato solo il ricorso, il contribuente potrà pagare il 90% (al netto di sanzioni e degli interessi) del dovuto. Invece, in caso di vittoria del contribuente in primo grado, la definizione ha luogo a seguito del pagamento del 40% del valore della controversia. La percentuale per chiudere la lite scende al 15% del dovuto in caso di vittoria nella pronuncia di secondo grado. Infine, nel caso di controversie tributarie pendenti innanzi al Giudice di ultima istanza in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il pagamento per la definizione agevolata è fissato nel 5% del valore della controversia.
Da ultimo, si segnala che la Commissione in sede referente ha proposto un’ulteriore modifica, ossia l’applicazione delle sopracitate norme sulla definizione agevolata anche alle liti tributarie in cui sono parti gli enti strumentali degli enti territoriali.