Dichiarazione IVA 2020In generale, i termini per l’invio della Dichiarazione IVA 2020 sono fissati dal 1° febbraio al 30 aprile 2020. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello da utilizzare per la dichiarazione, con le relative istruzioni per la compilazione.

È necessario prestare attenzione, comunque, alle novità introdotte. Secondo quanto previsto dal Decreto Crescita (DL 34/2019), a partire dall’anno di imposta 2019, i contribuenti hanno la facoltà di comunicare i dati contabili relativi all’ultima comunicazione delle liquidazioni periodiche, ovvero quelli relativi al quarto trimestre 2019, con la dichiarazione IVA annuale. In tale evenienza la scadenza è fissata a febbraio.

Quest’anno, in particolare, è possibile farlo entro il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio cade di sabato, per cui si slitta al primo giorno lavorativo successivo). Possono farlo utilizzando il quadro VP della Dichiarazione IVA 2020.

Il quadro VP della Dichiarazione IVA può essere utilizzato anche per integrare i dati, oppure per correggere eventuali errori o comunicare omissioni.

Modello Dichiarazione IVA 2020 e Modello Base

Oltre al modello di Dichiarazione IVA 2020 ordinario, è possibile accedere a un modello IVA base 2020, che può essere utilizzato per la dichiarazione annuale semplificata. Ne possono usufruire da determinati contribuenti, ad esempio i titolari di partita IVA che non abbiano effettuato operazioni con l’estero.

È possibile trovare ulteriori informazioni utili nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Versamenti e rateizzazione per i Versamenti IVA 2020

L’IVA dovuta secondo quanto dichiarato in Dichiarazione, va versata entro il 16 marzo di ciascun anno. Questo nel caso in cui l’importo superi le 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti in dichiarazione).

Ricordiamo che nel caso la scadenza cada di sabato o un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno lavorativo successivo.

Il contribuente può decidere di rateizzare i versamenti IVA. Il totale deve essere suddiviso in rate di pari importo e così suddivise:

  • La prima rata coincide con la scadenza prevista per il versamento IVA in un’unica soluzione, ovvero il 16 marzo;
  • Le rate successive avranno come termine il giorno 16 del mese di scadenza;
  • L’ultima rata dovrà essere versata obbligatoriamente entro il 16 novembre.

Per le rate successive alla prima deve essere calcolato l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. La seconda rata sarà, perciò, aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% etc.

È possibile differire il pagamento del saldo IVA con scadenza al 30 giugno, applicando un interesse dello 0,40% per ogni mese (anche parziale) successivo al 16 marzo.