dimissioni telematicheSecondo il provvedimento di cui all’art. 26 del DL n.151/2015, le dimissioni volontarie, quando ci sia una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere inviate dal lavoratore stesso esclusivamente in maniera telematica. Devono perciò essere presentate le cosiddette dimissioni telematiche tramite appositi moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.

Le dimissioni telematiche sono state previste per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco“.
Questa pratica scorretta, purtroppo molto diffusa, consisteva nel far firmare in anticipo le dimissioni al lavoratore, addirittura al momento dell’assunzione. Il datore di lavoro aveva così il potere di aggiungere la data e inviare la lettera di dimissioni in qualsiasi momento. Ciò poteva avvenire anche seguito a un evento che non avrebbe portato in altri casi alla cessazione del rapporto di lavoro (un infortunio, una gravidanza o un comportamento non gradito).

La nuova modalità di presentazione delle dimissioni telematiche deve essere seguita da tutte le categorie di lavoratori assunti nel settore privato. Il Ministero del Lavoro ha dichiarato che anche gli sportivi professionisti debbano sottostare alla modalità di invio delle dimissioni telematiche. Questo ha valore, inoltre, nel caso in cui  l’interruzione del rapporto di lavoro avvenga per raggiungimento dell’età pensionabile.

Sono esentati dall’utilizzo delle dimissioni telematiche pochi casi particolari:

  • Lavoratori domestici;
  • Dipendenti che intendano dimettersi entro i primi tre anni di vita del figlio. Questi devono ancora seguire la procedura di convalida delle dimissioni presso la commissione territoriale del lavoro;
  • Lavoratori che lascino il posto di lavoro durante il periodo di prova;
  • Dipendenti presso la pubblica amministrazione;
  • Lavoratori del settore marittimo.

Dimissioni telematiche: come presentarle

Per presentare le dimissioni telematiche il lavoratore ha tre strade disponibili, che sono ben descritte nella sezione Dimissioni Volontarie del sito del Ministero del Lavoro:

  • Accedere all’apposita sezione “cliclavoro” dal sito del Ministero, accedendo tramite PIN Inps dispositivo o tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
  • Delegare la trasmissione delle dimissioni telematiche ai soggetti abilitati, come consulenti del lavoro, patronati o organizzazioni sindacali;
  • Utilizzare l’App per dispositivi mobili messa a disposizione dal Ministero del Lavoro, a cui è possibile accedere tramite SPID.

Una volta ottenuto l’accesso al sistema, il lavoratore dovrà compilare un apposito modulo. All’interno verranno indicati i suoi dati personali, quelli riguardanti il rapporto di lavoro da cui intende recedere, oltre ovviamente ai dettagli della trasmissione e all’identificativo del soggetto che si occupa dell’invio della pratica.

Per le assunzioni instauratesi dopo il 2008, i dati riguardanti il rapporto di lavoro sono già in possesso del Ministero del Lavoro e pertanto il lavoratore li troverà nell’apposito form online. Per i lavori iniziati prima del 2008, invece, sarà il lavoratore a dover indicare i dati precisi, compreso l’indirizzo e-mail o PEC del datore di lavoro.

Una volta compilato, il modulo per le dimissioni telematiche deve essere inviato all’indirizzo mail o PEC del datore di lavoro, rendendo così effettive le dimissioni. Il dipendente dovrà rispettare il tempo di preavviso stabilito dal proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.

Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni telematiche. Per effettuare la revoca dovrà eseguire un’analoga procedura online. Nel modulo verrà specificato che intende effettuare la revoca delle dimissioni telematiche, indicando il codice identificativo e la marca temporale associate al modulo di dimissioni telematiche già inviato.

Dimissioni telematiche: sanzioni e casi particolari

Cosa può fare un lavoratore che non riesca ad effettuare la procedura di dimissioni telematiche a causa di un malfunzionamento del sistema?

In questo caso il lavoratore può compilare il modulo in autonomia e inviarlo a mezzo mail sia all’azienda che all’indirizzo sdv@lavoro.gov.it, allegando copia del proprio documento di identità. Può anche decidere di recarsi presso soggetti abilitati che, una volta effettuata l’identificazione del richiedente, potranno acquisire il modulo e procedere alla trasmissione. È comunque consultabile sul sito del Ministero un’ampia sezione di FAQ per rispondere alle domande più comuni poste dai cittadini.

Secondo il D.Lgs. 151/2015, art. 26 per il lavoratore dipendente che non esegua la procedura di trasmissione delle dimissioni telematiche non sono previste sanzioni. Le dimissioni presentate con modalità differenti da quelle indicate nella procedura di dimissioni telematiche non risulteranno però valide.

È prevista invece una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che alteri volontariamente il modulo, salvo che il fatto costituisca reato. La cifra varia da € 5.000 a un massimo di € 30.000.

Come deve comportarsi il datore di lavoro se il lavoratore non invia le dimissioni telematiche

Non c’è ancora un’indicazione precisa da parte del Ministero del Lavoro riguardo al comportamento che il datore di lavoro debba tenere nei confronti di una mancata presentazione delle dimissioni telematiche. Sicuramente, come prima azione, dovrà sollecitare il dipendente che esprima la sua volontà di cessare il rapporto, a presentare la corretta procedura di dimissioni telematiche.

In caso il lavoratore continui a non provvedere, il datore di lavoro si vedrà costretto a avviare un procedimento disciplinare, per avere la possibilità di effettuare il licenziamento per giusta causa. Questa modalità è piuttosto costosa per il datore di lavoro, che dovrà versare all’INPS il contributo di licenziamento (da € 500 a € 1.500).

In alternativa, il datore di lavoro può contestare al lavoratore l’abbandono del posto di lavoro, continuando ad elaborare il Libro Unico del Lavoro. Dovrà indicare le assenze ingiustificate così da evitare il versamento di alcun contributo previdenziale.

Se il datore di lavoro, ancora in attesa delle dimissioni telematiche, venisse a conoscenza che il lavoratore abbia intrapreso una nuova esperienza lavorativa, anche in caso di lavoro autonomo, sarebbe consigliabile effettuasse una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, per dimostrare la sua buona fede.