La legge di conversione del DL Aiuti che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con n 164 del 15 luglio 2022 ed è entrata in vigore dal giorno successivo, prevede l’incremento delle aliquote dei crediti di imposta che spettano  alle imprese energivore e  gasivore come riportato in questo articolo.

CREDITO IMPOSTA ENERGIA
Credito imprese non gasivore: 20% -25%
Credito imprese gasivore: 20% -25%
Credito imprese non energivore:  12% -15%

Inoltre, la conversione del DL Aiuti ha previsto una semplificazione per le imprese coinvolte.

Nello specifico, l’impresa a cui è destinato il contributo, nei primi due trimestri del 2022 si rifornisce di energia elettrica (o di gas naturale) dallo stesso venditore del primo trimestre del 2019 il venditore, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, una comunicazione su cui è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

 

Ricordiamo inoltre che il credito di imposta può essere usato in compensazione o ceduto per intero entro il 31.12.2022