Con l’inizio dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1° gennaio 2019, non sono mancati dubbi e incertezze sia da parte dei contribuenti coinvolti, sia da parte di chi aderisce al regime forfettario. I primi si sono infatti dovuti adeguare a questo nuovo sistema di fatturazione, mentre gli altri hanno l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche ricevute.
Precisiamo innanzitutto che la legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti per accedere al regime forfettario, innalzando la soglia dei ricavi per poter rimanere all’interno del regime a 65.000 euro. Questo indipendentemente dal codice ATECO dell’attività.
I contribuenti forfettari si ritrovano quindi a dover gestire contemporaneamente queste due situazioni:
- Non hanno obbligo di emettere la fattura elettronica. Questa regola non vale per prestazioni, cessioni o servizi verso la Pubblica Amministrazione. In quel caso devono emettere regolare fattura elettronica;
- Hanno l’obbligo di ricevere e conservare le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori. I contribuenti che non rientrano nel regime forfettario hanno, infatti, l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nei confronti degli esonerati o dei soggetti privati.
Come deve comportarsi un contribuente forfettario per non incorrere in errori con la conservazione delle fatture elettroniche?
Riguardo alla conservazione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti forfettari, c’è ancora un po’ di confusione da parte dell’agenzia delle entrate. Nel corso della videoconferenza svoltasi il 15 gennaio 2019 fra CNCDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e agenzia delle entrate si è cercato di fare chiarezza su alcuni punti.
È emerso quanto segue:
- Se il contribuente che aderisce al regime forfettario non ha comunicato al fornitore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) non ha di fatto l’obbligo di conservazione delle fattura elettroniche in formato digitale. Il fornitore provvederà ad emettere quindi anche una copia della fattura in formato analogico (o elettronico tramite pdf).
- Al contrario, se è stato comunicato l’indirizzo PEC o il codice destinatario, il contribuente avrà l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche anche in formato digitale.
- Anche se il contribuente forfettario abbia comunicato l’indirizzo telematico e conservi quindi le fatture elettroniche in formato elettronico, non è tenuto a emetterle. Può quindi continuare a produrre regolari fatture cartacee.
- Un contribuente forfettario che decida di emettere una fattura elettronica, deve indicare nella stessa gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato. Nel campo Descrizione dovrà invece segnalare che le cifre non sono soggette a ritenuta.
L’emittente di una fattura elettronica verso un soggetto che partecipa al regime forfettario o dei minimi dovrà, nel corso della compilazione, indicare nel campo Codice Destinatario il codice convenzionale “0000000”. Dovrà inoltre provvedere a spedire regolare copia analogica o digitale (formato pdf) della fattura (salvo rinuncia esplicita del cliente).