Il regime forfettario, introdotto nel 2015 dalla legge 190/2014, ha subito importanti modifiche con il recente Decreto Crescita (DL 34/2019). Una delle maggiori novità per chi si avvale di tale regime fiscale è la possibilità, a partire dal 2019, di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori.

Con la nuova Legge di Bilancio del 2019, infatti, è stata abolita la soglia dei 5000 euro riferita alle spese relative all’impiego di personale esterno per la propria attività nel contesto di un regime fiscale forfettario.

 

Importanti precisazioni sono però necessarie sul fronte del versamento delle ritenute per i dipendenti: se ci si avvale del regime forfettario, è obbligatorio versare ogni mese le ritenute Irpef entro il sedicesimo giorno del mese successivo.

 

Tutti i contribuenti che applicano questo regime agevolato dovranno imperativamente applicare le ritenute alla fonte sia sui redditi di lavoro dipendente sia su quelli assimilati ad esso. Questa novità, entrata in vigore ufficialmente con il Decreto Crescita (articolo 6) ha effetto retroattivo e decorrenza già a partire dal 1 Gennaio 2019.

 

Cosa vuol dire?
Per un datore di lavoro che applica il regime forfettario, vige l’obbligo di versare le ritenute Irpef dei suoi dipendenti anche a ritroso, fino al pareggiamento dei conti con la data del 1 Gennaio 2019. Le somme pregresse, altro punto fondamentale introdotto con il DL 34/2019, saranno recuperate attraverso tre rate mensili di pari importi. Questa condizione è stata introdotta per alleggerire il carico fiscale proprio sui datori di lavoro a regime e prevede l’inizio di tali versamenti a partire dai tre mesi successivi all’introduzione del DL (dunque Agosto, Settembre e Ottobre). A sostegno della sospensione feriale estiva, la data di scadenza della rata di Agosto sarà spostata dal 16 al 20 del mese.