l’INPS ha comunicato, con il messaggio 2842 del 6 agosto 2021, che il decreto n.105 del 2021 ha prorogato al 31 ottobre 2021 le agevolazioni per i lavoratori fragili che potranno prestare la loro opera in modo agile oppure svolgere mansioni diverse nella stessa categoria o attività formative.
La categoria dei lavoratori fragili comprende coloro che a causa di immunodepressione o gravi patologie croniche rientrano in una condizione di maggiore rischio in caso di contagio da Covid 19.
Rimane immutato tutto ciò che riguarda l’indennizzo della quarantena nel 2021 come da comunicato 1667 del 2021. In base all’art. 26 del decreto legge 28 del 2020, poi prorogato da successivi decreti d’emergenza, ed in vigore fino al 30 giugno 2021, sono riconosciute tutele per quanto riguarda l’indennità di malattia per quarantena, la malattia o il ricovero ospedaliero di lavoratori fragili e la malattia da Covid 19.
In pratica l’Inps notifica che: gli accadimenti e le prestazioni del 2020 sono sempre riconosciuti, con pari aggiornamento contributivo degli estratti conto. I datori di lavoro sono tenuti ad indicarli nel flusso Uniemens con i loro codici (MV6 ed MV). Se poi le prestazioni di malattia sono riconosciute illegittime, sono recuperate dall’ente previdenziale e vanno modificati i relativi estratti conto contributivi. Invece per gli eventi quarantena del 2021, in mancanza della previsione di uno stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non sono riconosciute.
Ma quanto sopra non si applica ai lavoratori fragili grazie al rifinanziamento del Decreto Sostegni 1 ( n.41 3021).