Imposta di bollo su fatture elettroniche - Studio92

L’introduzione delle nuove forme di fatturazione ha provocato un cambiamento delle procedure di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, come stabilito dal D.M. del 28 Dicembre 2018. Con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 7 Gennaio 2019, sono state riviste le disposizioni riguardo alle modalità e ai tempi di pagamento. Vediamo quali sono queste indicazioni e come procedere per assolvere l’obbligo nella maniera corretta.

Le nuove indicazioni per l’imposta di bollo su fatture elettroniche

Quello che non cambia con l’introduzione del nuovo decreto è la regola generale secondo cui bisogna versare l’imposta di bollo per ogni fattura che contenga un valore superiore a 77,47 euro escluso, esente IVA o fuori campo IVA. Devono quindi versarla, ad esempio, i contribuenti iscritti al regime dei minimi e forfettari. Ovviamente, visto che ci riferiamo a fatture elettroniche, la modalità di assolvimento può essere solo virtuale.

La vecchia normativa prevedeva che l’imposta di bollo su fatture elettroniche dovesse essere versata entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio. Il pagamento dell’imposta, indicato in fattura come “assolta virtualmente” poteva essere effettuato attraverso un modello F24 indicando il codice tributo 2501. Per le fatture emesse nel 2018 tale disposizione è ancora valida. Il termine di versamento dell’imposta dovuta rimane quindi il 30 Aprile 2019.

Con il nuovo decreto l’indicazione rimane in vigore per gli atti, i documenti e i registri emessi durante l’anno solare. In questo caso, quindi, il termine di versamento dell’imposta di bollo resta fissato a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per ciò che riguarda le fatture emesse, la nuova legge stabilisce, invece, che il versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, emesse in ciascun trimestre solare, debba essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a quello di riferimento. Nello specifico caso della prima scadenza del 2019, il giorno stabilito sarebbe quindi il 20 Aprile. Visto che tale data cade di Sabato, è possibile provvedere all’adempimento entro il primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 23 Aprile 2019.

Da ricordare, infine, che sulle fatture per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo, deve essere riportata una specifica annotazione di assolvimento, ai sensi del D.M. del 28 Dicembre 2018.

Imposta di bollo nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate: da metà Aprile tutte le indicazioni

L’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di agevolare il contribuente, fornendogli una chiara indicazione della cifra da versare. L’imposta dovuta da ciascun utente dev’essere riportata all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia, che provvede a calcolare la somma precisa sulla base dei dati presenti sulle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio.

Le modalità di pagamento sono indicate all’interno dell’area riservata. L’Agenzia delle Entrate permette di assolvere l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche mediante:

  • Pagamento del modello F24 precompilato che è possibile trovare all’interno dell’area riservata;
  • Addebito su conto corrente bancario;
  • Addebito su contro corrente postale.

Attualmente, però, non sono ancora state pubblicate le informazioni di cui sopra. L’Agenzia delle Entrate ha risposto, a chi ha provato a informarsi, che tutte le informazioni necessarie saranno caricate nelle specifiche aree riservare entro metà Aprile.