“L’Internet of Thing” è un’evoluzione dell’uso della Rete: gli oggetti, vengono resi riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie alla loro comunicazione costante, caratterizzata dal fatto di potersi interfacciare reciprocamente, accedendo ad informazioni aggregate da parte di tutti i fruitori. Le sveglie, ad esempio, suonano prima in caso di traffico, i frigoriferi inviano un sms in caso di mancanza di alcuni cibi, l’auto ti avvista tramite Bluetooth se sta per finire la benzina. Tutti gli oggetti acquisiscono un ruolo attivo grazie al collegamento al web.

Dal punto di vista legislativo, è interessante prendere in considerazione il Regolamento dell’unione europea, n. 679/2016. L’articolo 25, infatti, impone al Titolare una tutela del dato sin dalla progettazione dello strumento ed una protezione del suddetto come impostazione predefinita della propria organizzazione aziendale.

Dichiara infatti, contestualmente:

Articolo 25: Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

“Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica”.

 

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