La scadenza per aderire alla “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla riscossione è stata prorogata al 30 giugno 2023. Tuttavia, ci sono alcune problematiche da prendere in considerazione per quanto riguarda la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, soprattutto per i contribuenti che hanno ricevuto ruoli relativi al solo primo terzo delle somme dovute ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973 e affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.

La proroga della rottamazione quater

La scadenza per aderire alla “Rottamazione quater” dei carichi affidati alla riscossione, come specificato nel Comunicato MEF del 21 aprile scorso, è stata prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
Questa proroga viene accolta positivamente da tutti i professionisti e gli addetti del settore. Tuttavia vanno evidenziate alcune difficoltà riguardo all’applicazione concreta delle norme contenute nella legge di Bilancio 2023, n. 197 del 2022, riguardanti le procedure di definizione agevolata. Tali criticità potrebbero essere risolte durante i prossimi interventi normativi.

Quali sono i debiti rottamabili con la rottamazione-quater

Con la Rottamazione-quater si può rottamare:

  1. le cartelle di pagamento
  2. gli accertamenti esecutivi
  3. gli avvisi di addebito INPS

inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative. Vengono escluse la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER.

La procedura di rottamazione

Secondo la legge n. 197/2022, i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, anche a rate, pagando solo la somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive. A ciò bisogna escludere sanzioni, interessi e compensi di riscossione. Il contribuente deve compilare una dichiarazione telematica entro il termine prorogato del 30 giugno. Ciò può essere svolto tramite l’apposita procedura sul sito internet dell’Agenzia entrate riscossione, impegnandosi a rinunciare a eventuali giudizi in corso e depositare la dichiarazione al giudice competente. E’ possibile quindi conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione dell’istanza, gli esborsi necessari per chiudere le pendenze con il Fisco.

In questo modo si otterrà la sospensione e l’estinzione del giudizio alla fine dei pagamenti dovuti.