Ci sono cambiamenti nel mondo del lavoro. È stata pubblicata dall’ispettorato del lavoro la nota 29-2022, che riguarda il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del ricorso al lavoro autonomo occasionale, introdotto dal decreto fiscale 146/2021. La nota, condivisa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro contiene le informazioni riguardanti questo adempimento.
Comunicazione preventiva di lavoro occasionale
Il decreto fiscale n. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro per i datori di lavoro che vogliano avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi occasionali, al fine di garantire un migliore controllo delle condizioni di lavoro da loro fornite. La nota n. 29-2022 chiarisce cosa significa questo obbligo e come deve essere assolto.
La norma riguarda i committenti che operano come imprenditori (non i professionisti) ed è limitata alle prestazioni fornite da lavoratori autonomi occasionali (soggetti inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c).
Sono esclusi:
- Le collaborazioni continuative che siano già state oggetto di comunicazione preventiva;
- I rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
- Le professioni intellettuali, come stabilito negli art. 2229 c.c. e attività autonome che siano esercitate in maniera abituale, assoggettate al regime IVA;
- Le collaborazioni intermediate da piattaforma digitale “comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione ( DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Come effettuare la comunicazione preventiva
Le nuove regole chiariscono che la comunicazione preventiva di lavoro occasionale deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, per tutti i rapporti di lavoro iniziati dopo l’entrata in vigore della norma.
Per gli incarichi iniziati prima, ma ancora in corso all’11 gennaio 2022, la comunicazione dev’essere inviata entro il 18 gennaio 2022. Non è previsto obbligo di comunicazione per le prestazioni terminate prima del 21 dicembre 2021.
Per effettuare la comunicazione è necessario inviare una mail alla casella di posta elettronica fornita da ciascun Ispettorato territoriale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta aggiornando i software applicativi attualmente in uso, in modo da consentire l’invio tramite SMS o email, secondo le modalità di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso per i rapporti di lavoro intermittente
La copia della comunicazione preventiva di lavoro autonomo deve essere conservate per la verifica da parte degli ispettori del lavoro.