È un argomento spinoso quello dell’omesso versamento IVA. Secondo una recente sentenza della Cassazione, non sussiste reato nel caso in cui l’imputato non abbia potuto provvedere al versamento per “assoluta mancanza di liquidità”. Nel caso specifico, la sentenza n. 17727 del 29 aprile 2019 ha riguardato il mancato pagamento della somma dovuta da parte del liquidatore di una società di capitali.
Omesso versamento IVA: la sentenza della Cassazione
Cerchiamo di capire meglio come si è arrivati a questa nuova sentenza della Corte di Cassazione, visto che su questo argomento negli anni le decisioni sono state piuttosto ambigue. Nel caso specifico, l’imputato era diventato liquidatore di una SPA calcistica soltanto un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’IVA. A causa della completa mancanza di fondi in cassa al momento del termine per il pagamento, era stato impossibilitato ad effettuare il versamento.
Tra l’altro, aveva assunto l’incarico solo perché la società avrebbe dovuto provvedere a una ricapitalizzazione derivante dalla vendita di un giocatore. Questo fatto non si era poi verificato, costringendo il liquidatore a omettere il versamento dell’IVA. In seguito a questa mancanza, aveva deciso di dare le dimissioni dall’incarico.
La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza che aveva condannato l’imputato per il reato di omesso versamento IVA, secondo l’art. 10-ter D. Lgs 74/2000.
Il difensore, a quel punto, ha basato il suo ricorso adducendo due motivazioni:
- Non era stato possibile effettuare il versamento a causa della completa mancanza di liquidità (non era stato nemmeno possibile recuperare la cifra necessaria);
- La Corte territoriale non aveva riconosciuto la causa di non punibilità della forza maggiore, nonostante il curatore fallimentare avesse testimoniato che affettivamente in quel momento non erano presenti fondi sufficienti nelle casse della società. Secondo l’avvocato difensore questo avrebbe costituito, da parte della Corte, una violazione degli artt. 40, 41 e 42 del codice penale e un vizio di motivazione e travisamento di una prova decisiva.
Sentenza di Omissione Versamento IVA: le conclusioni
La Corte ha ritenuto il ricorso presentato dall’avvocato del liquidatore come non inammissibile. Visto che il reato era caduto in prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio per tale causa.
Le conclusioni che si possono evincere da questa nuova sentenza della Corte di Cassazione sono dunque le seguenti:
- Un soggetto che, subentrando ad altri, abbia assunto un ruolo amministrativo (in questo caso liquidatore) di una società non può essere responsabile penalmente per omessi versamenti dovuti all’insufficienza delle somme necessarie (causa di forza maggiore);
- Questo è valido a meno che non abbia una responsabilità specifica, ovvero nel caso in cui distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine del pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti, anche se effettuato come pagamento di debiti, ma di ordine inferiore a quelli tributari.
La necessità espressa dalla Corte è quella di non gravare chi assuma l’incarico di liquidatore per omessi pagamenti derivanti da una impossibilità economica, peraltro situazione abbastanza comune durante la fase liquidatoria di un’attività.
Si tratta di una svolta importante nell’ambito dell’omesso versamento IVA, poiché precedenti sentenze avevano stabilito, seguendo un differente orientamento di legittimità, che il soggetto il quale abbia omesso di versare allo Stato le somme dovute entro la scadenza stabilita, ne risponda quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Ciò anche quando sia subentrato ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, senza compiere un previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali. Attraverso questa condotta, infatti, il liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.