Acconto di novembre 2020

Il Decreto Agosto, DL n 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, concede una proroga al pagamento del secondo acconto di novembre per aziende in regime forfetario e soggetti Isa che abbiano subito perdite di fatturato dovute all’emergenza Coronavirus. Vediamo requisiti e condizioni.

Acconto di novembre prorogato al 30 aprile 2021: chi ne beneficia

L’agevolazione si rivolge ai soggetti che dimostrino di aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel primo semestre del 2020 in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente. Il versamento dell’acconto di novembre dovrà avvenire entro il 30 aprile 2021.

In particolare, possono richiedere la proroga del pagamento del secondo acconto (o unica rata) di novembre 2020:

  • Le attività che applicano il regime forfetario (secondo l’art 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014);
  • I soggetti per i quali siano stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) che non superino il limite stabilito per ricavi o compensi, attualmente pari a 5.164.569 euro per indice;
  • Le aziende che adottano il regime fiscale di vantaggio (art.27, comma 1, del Dl n. 98/2011);
  • I soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi delle norme stabilite dal TUIR (articoli 5, 115 e 116).

Precisazioni sullo slittamento dell’acconto (o rata unica)

Per dimostrare l’effettivo calo di fatturato si dovrà far riferimento all’IVA, ovvero all’effettivo importo delle fatture e dei corrispettivi. Si attendono ulteriori chiarimenti riguardo a IRPES, IRES e IRAP, ma si suppone che, secondo la regola, seguano le imposte dirette.