Il decreto-legge estende l’apertura della derivazione contabile rafforzata al bacino delle piccole imprese: si semplifica la redazione dei bilanci?
La pubblicazione del DL 73 2022 si legge in Gazzetta Ufficiale al numero 143 del 21 giugno. Vi si trova quanto riguarda le procedure semplificate per la gestione di errori contabili e la redazione dei bilanci delle microimprese. Queste ultime godono dell’estensione del principio di derivazione rafforzata, ciò modifica l’art 83 del TUIR.
È l’art 2435-ter cc a inquadrare la definizione di microimprese, questo le definisce quali società che, per il primo esercizio o per i due consecutivi, non abbiano superato almeno due limiti tra i seguenti:
- in media cinque dipendenti;
- 175mila euro di attivo totale patrimoniale;
- 350mila euro di ricavi.
Estensione del principio di derivazione rafforzata.
Il DL Semplificazioni interviene sulla disposizione alla lettera a) dell’articolo 83 nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Di fatto la modifica estende la derivazione rafforzata alle microimprese che adottano il bilancio in forma ordinaria. La derivazione rafforzata assume i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione secondo i principi contabili.
Le piccole imprese ne traggono vantaggio, c’è però la necessità della redazione del bilancio nella forma ordinaria e non semplificata sebbene sia la modalità utilizzata dalle realtà più grandi. La stessa relazione tecnica del decreto spiega che la modifica riguarda l’applicazione del principio di derivazione rafforzata dei valori fiscali rispetto a quelli civilistici. L’applicabilità coinvolge i soggetti che seguono i principi dell’Organismo Italiano di Contabilità, come da misura introdotta con i bilanci del 2017.
La determinazione dell’imponibile fiscale si snellisce per quanti scelgono la forma ordinaria.
Alla lettera b) della disposizione si trova la possibilità di far valere fiscalmente gli errori contabili dell’anno di imposta corrispondente alla contabilizzazione. Cessa quindi la necessità della dichiarazione integrativa per l’anno relativo all’errore. Fanno eccezione i componenti negativi di reddito per i quali sia scaduto il termine di presentazione dell’integrazione.