I lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, in regime forfettario possono richiedere una riduzione pari al 35% della contribuzione previdenziale dovuta all’INPS. La legge di Bilancio 2023 ha aumentato a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai possessori di partita IVA di applicare un’imposta IRPEF forfettaria del 15%, sostitutiva di quella ordinariamente prevista.

Chi ha diritto e come si richiede il regime contributivo agevolato?

Entro il 28 febbraio 2023 artigiani e commercianti in regime forfettario possono richiedere il regime contributivo agevolato con sgravio del 35%. Vediamo quali sono le regole per il 2023 e come si presenta la domanda.
La legge di Bilancio 2023 ha aumentato a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai possessori di partita IVA di applicare un’imposta IRPEF forfettaria del 15%, sostitutiva di quella ordinariamente previste. L’aliquota è ulteriormente ridotta al 5% nei primi 5 anni di svolgimento di una nuova attività.
Inoltre, i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo nel regime forfettario hanno diritto di chiedere una riduzione della contribuzione dovuta all’INPS solo se sussistono alcuni specifici requisiti.
Il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi codici attività ATECO 2017 adottati. Al reddito imponibile, dedotti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento, si applica l’imposta sostitutiva.

Requisito reddituale

Il regime forfetario è una disciplina fiscale che si applica alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro, con spese complessive non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. Tuttavia, l’accesso a questo regime è limitato ai soggetti che non hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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