Quando sentiamo parlare di regime contabile agevolato, forfettario, dei contribuenti minimi, super minimi, semplificato, ordinario a cosa ci riferiamo esattamente e quale fa al caso tuo?
Vediamolo insieme.
l regime contabile adottabile da imprese e professionisti può assumere tre forme::
- regime forfettario
- regime contabile delle imprese minori
- regime ordinario.
Regime forfettario
Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF, previsto per titolari di partita IVA. Nel rispetto dei requisiti previsti, si applica una tassazione agevolata del 15% e al 5% per le nuove attività.
In particolare, è fissato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA.
Per l’accesso al regime è inoltre stabilito il limite di 30.000 euro, relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti. Rappresentano un’eccezione i lavoratori dimessi o licenziati.
Regime contabile delle imprese minori
Il regime contabile delle imprese minori, può essere adottato dalle seguenti categorie di soggetti:
- persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale
- società di persone
- enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.
Affinché tali soggetti possano fruire del regime contabile semplificato per le imprese minori è necessario che nell’anno precedente siano rispettati i seguenti parametri:
- ricavi < 400.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi;
- ricavi < 700.000 euro nel caso di altre attività.
Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività:
- se i ricavi delle singole attività vengono annotati separatamente, la verifica del limite avviene sull’attività prevalente, considerando tuttavia che il totale non deve superare il limite di 700.000 euro;
- in caso contrario, il regime semplificato è ammesso se non si superano i 700.000 euro totali.
Regime contabile ordinario
Il regime contabile ordinario è obbligatorio per le seguenti categorie di soggetti a prescindere dall’ammontare di ricavi conseguiti:
- S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l’ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai 400.000 euro
- Persone fisiche che esercitano attività commerciali
- Società di persone
- Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.
Quest’ultima categoria di soggetti può comunque decidere di optare per il regime ordinario anche qualora i parametri relativi ai ricavi siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa.
Una ragione di questa scelta potrebbe risiedere nella volontà di avere una contabilità completa e trasparente, tenuta secondo le stesse norme previste nel regime ordinario.
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