È attraverso il messaggio 2552 del nove luglio 2021 che INPS ha reso note le modifiche nel caso di ritardi nella gestione dei trasferimenti. Ecco le novità sugli oneri d’interesse per la relativa ricongiunzione dei contributi previdenziali.
Cosa avviene alla ricongiunzione dei contributi?
Allorquando il contribuente richieda di riunire i contributi versati a casse diverse, è la Cassa richiedente ad unificare la pratica con gli importi di riferimento. Nel caso di ricongiunzione con una cassa professionale, l’INPS trasferisce i contributi in giacenza con una maggiorazione a suo carico. Qualora la Cassa richiedente sia in ritardo nella gestione dei relativi adempimenti, una procedura automatica consente il blocco del decorso degli interessi sulla maggiorazione. Il professionista non subisce alcuna decurtazione sulla pensione.
Tempi e adempimenti: cosa cambia
Le modifiche in sostanza riguardano i seguenti punti:
- 60 giorni: termine entro il quale l’Ente destinatario deve richiedere agli enti previdenziali interessati il necessario per la ricongiunzione;
- 90 giorni: limite per la comunicazione da parte degli enti trasferenti;
- 180 giorni dalla data della domanda: termine entro il quale comunicare all’assicurato l’importo contributivo a suo carico, da versare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- dopo il pagamento: l’Ente destinatario richiede il movimento degli importi dei periodi di assicurazione di propria spettanza, maggiorati degli interessi legali.
Quali sono gli effetti della misura
La sua natura è ordinatoria però l’ampiamento dei termini non vanifica il dispositivo presente nella normativa. Il protrarsi della fase istruttoria ha un impatto negativo a carico dell’Ente trasferente. Ciò perché ai contributi da trasferire sono addizionati gli interessi annui composti al 4,50% a partire dal primo dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre di quello precedente l’effettivo trasferimento. La nuova funzionalità aggiorna dunque quanto disposto dall’art.1, comma 2, della legge n. 45/1990.