Riduzione contributiva ediliziaAnche per quest’anno ha trovato conferma la riduzione contributiva per l’edilizia. L’agevolazione, pari all’11,50%, va a favore delle imprese edili per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020. Le domande possono essere presentate entro il 15 gennaio 2021.

È quanto contenuto nel decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2020. L’INPS ha poi fornito le istruzioni operative con circolare n.110 del 29 settembre 2020.

In cosa consiste l’agevolazione

Hanno diritto alla riduzione contributiva i datori di lavoro edili nel settore industria (codici statistici contributivi da 11301 a 11305) e nel settore artigianato (codici statistici contributivi da 41301 a 41305) e indicati dai codici Ateco da 412000 a 439909.

La riduzione contributiva edilizia si applica agli operai a tempo pieno (inclusi i soci lavoratori), per i contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici. I datori di lavoro, inoltre, devono essere in possesso del DURC e non devono aver avuto, negli ultimi cinque anni, condanne per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le 40 ore settimanali necessarie per accedere all’agevolazione contributiva si considerano sia effettive, sia raggiunte sulla base dell’imponibile virtuale in caso di assenze contrattuali (maternità, infortunio, malattia, congedo matrimoniale, ferie, donazione del sangue, cassa integrazione, cariche sindacali ed elettorali etc.) e altre motivazioni previste dal Ccnl.

Rimangono pertanto esclusi i lavoratori a tempo determinato, così come i dipendenti con contratto intermittente e con contratti di solidarietà. In generale, non possono accedervi tutti i lavoratori per cui sono previste altre forme di agevolazione contributiva.

Circolare INPS riduzione contributiva edilizia: le istruzioni

Con la circolare n.110 del 29 settembre 2020, l’INPS ha chiarito le istruzioni per la gestione delle istanze. Le domande possono essere presentate fino al 15 gennaio 2021, esclusivamente in forma online, tramite l’apposito modulo “Rid-Edil”. Il modulo è disponibile nel Cassetto previdenziale aziende sul sito INPS.

È anche possibile, per il datore di lavoro, recuperare la riduzione contributiva edilizia nel caso di matricole sospese o cessate, così come di operai non più in forza presso l’azienda.