Ricordiamo che il Saldo e Stralcio delle cartelle è un’agevolazione rivolta alla riduzione delle somme dovute dai contribuenti in difficoltà economica. La legge che lo regola è la n.145/2018 e si rivolge alle persone fisiche e a determinati segmenti di debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire al “Saldo e stralcio”, fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.
Per non perdere i benefici dell’agevolazione Saldo e Stralcio, i contribuenti devono tenere ben presenti le prossime rate in scadenza. In caso di ritardo o di mancato versamento di una rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che la misura agevolativa non si perfezionerà.
Questo significa che l’importo pagato oltre i termini di scadenza della rata andrà a costituire un acconto sulle somme complessivamente dovute.
Per i contribuenti che abbiano scelto il pagamento rateale (la prima o unica rata è scaduta il 30 novembre, slittata al 2 dicembre dal momento che il 30 novembre era sabato) le prossime scadenze sono così fissate:
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- Il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Saldo e Stralcio: avvertenze dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con limitazione ai debiti rientranti nell’ambito del “Saldo e Stralcio” e per i quali il contribuente è in regola con i pagamenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
- NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, a meno che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, ma resteranno comunque attivi eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
Secondo la legge, verranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda, oltre agli obblighi di pagamento dovuti da precedenti rateizzazioni.
Per l’agevolazione Saldo e Stralcio, infatti, la legge prevede l’impossibilità di richiedere per lo stesso debito un nuovo piano di rateizzazione. Allo stesso modo, in caso il debito fosse già stato oggetto di dilazione, con il Saldo e Stralcio questa sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.