Con l’entrata in vigore dell’articolo 9 del Decreto Legislativo in materia di Semplificazioni degli adempimenti fiscali, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio, si delineano rilevanti cambiamenti per quanto riguarda le soglie dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Queste modifiche incidono in modo significativo sul quadro normativo esistente. Esaminiamo dettagliatamente le nuove disposizioni, con particolare attenzione alle modifiche apportate agli articoli 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998 e 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999.

Nuove soglie minime per i versamenti IVA: 100 Euro

Il Decreto Legislativo sulle Semplificazioni introduce innovazioni sostanziali per quanto riguarda le soglie dei versamenti minimi per l’IVA e le ritenute. In particolare, si prevede una revisione significativa dell’articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998, con l’innalzamento della soglia da 25,82 euro (corrispondenti alle vecchie 50.000 lire) a 100 euro. Questo limite si applica ai versamenti IVA mensili/trimestrali, consentendo il pagamento entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a questa soglia, compreso anche il mese successivo.

Ulteriori modifiche sono proposte all’articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999. La soglia per i versamenti IVA mensili viene elevata da 25,82 a 100 euro per i contribuenti il cui volume d’affari nell’anno solare precedente non superi i 600 milioni di lire per le imprese che offrono servizi o svolgono attività professionali, o un miliardo di lire per le imprese con altre attività. Anche in questo caso, il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Queste disposizioni saranno applicate alle somme dovute relative alle liquidazioni periodiche dell’anno d’imposta 2024.

Versamenti e ritenute: le nuove regole

Il decreto introduce altresì nuove regole per i versamenti delle ritenute, coinvolgendo diverse categorie di redditi e provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Se l’importo dovuto per le ritenute:

  • Redditi di lavoro autonomo e altri redditi Provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari non supera i 100 euro, il versamento deve essere eseguito congiuntamente a quello relativo al mese successivo e, in ogni caso, entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
  • Per le ritenute operate nel mese di dicembre, il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo. Tali disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024.

Le modifiche apportate rappresentano un significativo adattamento delle soglie per i versamenti IVA e le ritenute, semplificando gli adempimenti fiscali e garantendo un migliore allineamento alle esigenze del contesto economico attuale.