Il 31 Ottobre 2018 è stato un giorno importante per il mondo del lavoro e i diritti del lavoratore. Questa data, infatti, sancisce la tanto attesa uscita della Circolare n.17 del Ministero del Lavoro che chiarisce, una volta per tutte, l’applicazione del Decreto Dignità ai contratti che rientrano nella categoria di Somministrazione.

Il contratto di somministrazione è un particolare rapporto di lavoro che si basa sul coinvolgimento di tre parti:

– Un somministratore (un’agenzia per il lavoro).
– Un utilizzatore (un professionista o un’impresa che si rivolge al somministratore).
– Il lavoratore.

Quali sono i concetti chiave introdotti dalla circolare ministeriale? In generale, il documento mette in relazione le modifiche introdotte dai primi due articoli del decreto legge n87/2018, convertito in legge 96/2018, e le particolari condizioni a cui sono sottoposti i contratti di somministrazione.

Il primo punto da tenere a mente è l’obbligo di applicare, anche ai contratti di somministrazione, le regole dettate dal decreto legge entrato in vigore il 14 luglio 2018. Questa regola si applica anche ai contratti/rinnovi stipulati prima di questa data, durante il regime transitorio. Prima dell’uscita della circolare, si sospettava la validità di questo principio anche per i contratti di somministrazione, ma mancava l’ufficialità che la circolare ministeriale ha invece fornito.

Per quanto riguarda la durata massima del contratto di somministrazione, la circolare precisa che un rinnovo oltre i 12 mesi presso lo stesso utilizzatore è possibile solo se accompagnato da una valida motivazione. Quest’ultima dovrà dimostrare un chiaro vantaggio a carico del lavoratore nel continuare questo tipo di prestazione. In assenza di questa condizione, il contratto di somministrazione non potrà essere rinnovato.

Infine, la circolare si esprime anche sui limiti consentiti per l’assunzione di personale con questo particolare contratto. Seguendo le normative introdotte dal decreto dignità, a partire dal 1 Novembre 2018 un’azienda non potrà mantenere più del 30% del suo personale sotto contratto di somministrazione. A questo principio generale, tuttavia, sono applicabili alcune eccezioni:

– Le assunzioni a tempo determinato di persone disoccupate che godono da almeno sei 6 mesi di sussidi/impieghi di disoccupazione non agricola (o ammortizzatori sociali).
– Le assunzioni di persone affette da disabilità: in questo caso, i lavoratori disabili sono sono conteggiati come parte integrante del normale organico di un’azienda ma rientrano in quote dedicate.