Taglio del Cuneo FiscaleLa Gazzetta del 05 febbraio 2020 vede pubblicato il decreto legge che prevede il taglio delle imposte sui redditi fino a 40.000 euro, il cosiddetto taglio del cuneo fiscale, che troverà applicazione a partire dal 1° luglio 2020.

Taglio cuneo fiscale: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Si tratta del decreto legge n. 3 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente“, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020. Il tanto discusso “taglio del cuneo fiscale” è sicuramente una delle misure più importanti del Governo Conte bis.

Per finanziare la legge, infatti, il governo ha stanziato, come indicato nella Legge di Bilancio 2020, 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi per il 2021. Questi saranno, tra l’altro, oggetto di rivalutazione e di un possibile aumento con la prossima manovra fiscale 2021. Sono resi infatti disponibili, in teoria, fino a 10 miliardi per il 2021.

Art.1 del taglio del cuneo fiscale

Il decreto, all’art.1, regola le norme per il “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” e risulterà applicativo per circa 16 milioni di lavoratori subordinati, sia del settore pubblico che privato. Nel testo si indica che:

venga riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e si applica a partire dal 1 luglio 2020“.

Sarà compito dei sostituti di imposta riconoscere il trattamento integrativo distribuendolo fra le buste paga a partire dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio dovranno poi verificarne l’effettiva spettanza e, in caso, provvedere al recupero delle cifre in eccesso nelle successive retribuzioni.

Art.2 del decreto per il taglio del cuneo fiscale

Nell’art. 2 del decreto per il taglio del cuneo fiscale si prende in considerazione una “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati“.

Nel testo della legge viene indicato che: “in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, […] spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro“.

L’importo di questa detrazione aggiuntiva viene così ripartito:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”

Considerazioni sul DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3

Nella legge si regola, quindi, l’introduzione di un trattamento integrativo che rispecchia il modello del Bonus Renzi. Questo si quantifica, per chi non supera il reddito di 28.000 euro annui, in un totale di 600 euro per il 2020 e 1200 euro per il 2021 (circa 100 euro di aumento in busta paga).

Per i lavoratori con reddito dai 28.000 ai 40.000 euro annui, invece, spetta una detrazione fiscale di base pari a 480 euro per il 2020 (distribuita nei 6 mesi a partire da luglio 2020). Tale detrazione decresce progressivamente all’aumentare dello stipendio, fino ad azzerarsi per redditi superiori a 40.000 euro annui.