La legge vigente in Italia in materia di fallimenti prevede in base all’art. 10 che si possa dichiarare fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Ciò è possibile solo se l’insolvenza è stata attuata entro l’anno successivo o prima della cancellazione. Con l’ordinanza 10793 del 4 maggio 2018, la corte di Cassazione ha stabilito poi che trasferire la sede dell’attività all’estero non salva dal fallimento.
Nello specifico, se un’attività decide di trasferire la sua sede fuori dal territorio italiano, questa deve essere eliminata dal registro delle imprese; una volta stabilita la cancellazione è possibile applicare la legge fallimentare, soprattutto in riferimento all’art. 10.
In quest’ordinanza viene chiarito che, in caso di fallimento, l’art. 10 è circoscritto ai casi di cancellazione per cessazione dell’attività e non è applicabile ai casi di cancellazione per motivi di trasferimento della sede sociale all’estero, indipendentemente dal fatto che si parli di un trasferimento fittizio o effettivo.
Di per se, il trasferimento non provoca il decadimento della continuità giuridica dell’attività trasferita, almeno nei casi in cui la legge che può essere applicata nella nuova sede sia in accordo con i principi desumibili dalla normativa vigente in Italia, e dunque non determina in alcun modo la cessazione dell’attività.
Tra l’altro, il semplice trasferimento della sede societaria all’estero, e non dell’attività, non porta con sé neanche un difetto di giurisdizione in quanto l’esercizio dell’attività imprenditoriale prosegue il suo svolgimento nel territorio italiano. Se quindi l’attività è ancora esercitata nel nostro Paese, vi è continuità giuridica: ciò significa che la società, ove vi siano i presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle normative fallimentari, può essere soggetta a procedura fallimentare.
In conclusione, dichiarare il fallimento della società che si è trasferita solo formalmente all’estero è di competenza del tribunale italiano. Se tuttavia non vi è stato anche un effettivo spostamento dell’esercizio commerciale imprenditoriale e del centro direttivo e amministrativo dell’attività, restano validi i provvedimenti attuali vigenti in materia di fallimenti. Inoltre, fermo restando che spetti al giudice del luogo in cui è avvenuto il procedimento di costituzione dell’attività stabilire quale sia la sua sede effettiva, il trasferimento ad altra sede, se intervenuto nell’anno precedente il ricorso per la dichiarazione di fallimento, la competenza del giudice rimane la stessa.