Il Decreto Ristori entra in vigore da oggi, 30 ottobre 2020. Prevede diverse importanti novità che riguardano la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per quei settori colpiti maggiormente dalle restrizioni dell’ultimo DPCM.
Decreto Ristori e ammortizzatori sociali Covid 19: le regole
Il DL 137 2020, meglio conosciuto come Decreto Ristori, prevede un rinnovo di 6 settimane per gli ammortizzatori sociali utilizzabili dalle aziende colpite entro il 31 gennaio 2021. Include anche il blocco dei licenziamenti per le aziende che beneficiano degli ammortizzatori sociali. Sarà invece possibile, per le aziende che rinunciano, ottenere un esonero contributivo di 4 settimane.
Trattamenti di integrazione salariale disponibili
Il Decreto Ristori si rivolge a quelle attività che si vedono costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus. Tali aziende hanno diritto a:
- Cassa integrazione ordinaria;
- Assegno ordinario;
- Cassa integrazione in deroga.
Tali misure possono essere previste per una durata massima di sei settimane, e applicate nel periodo compreso fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Se erano stati approvati periodi di cassa integrazione a seguito del Decreto Agosto, collocati dopo il 15 novembre, dovranno essere conteggiati fra le sei settimane previste dal Decreto Ristori.
Contributi addizionali
Si applica il versamento degli stessi contributi addizionali già previsti per la cassa integrazione del Decreto Agosto. Ovvero:
- Non è previsto nessun contributo per i datori di lavoro che abbiano subito una perdita del fatturato pari o superiore al 20%, che abbiano avviato l’attività dopo il primo gennaio 2020 e, in ogni caso, per quei settori interessati dalle limitazioni del DPCM del 24 ottobre 2020.
- I datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% dovranno versare un contributo pari al 9% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate;
- Il contributo per i datori di lavoro che non abbiano subito perdite di fatturato sarà invece pari al 18%.
Blocco licenziamenti
È stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi, e restano sospese le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Il blocco dei licenziamenti non si applica per i licenziamenti in caso di cessazione definitiva dell’attività, o fallimento della stessa. Sono esclusi dal blocco, inoltre, i licenziamenti di personale impiegato in appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore.
Esonero contributivo
Le aziende del settore privato, che non richiedano alcuno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori, possono godere di un esonero del versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 settimane. I datori di lavoro possono sfruttare l’esonero contributivo entro il 31 gennaio 2021 e viene calcolato in base alle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.