Per regolarizzare l’acquisto di servizi o beni per i quali non è stata emessa fattura, è necessario seguire la procedura stabilita dall’art. 6, comma 8 del Decreto Legislativo 471 del 1997. Secondo quanto sancito, infatti, per evitare d’incorrere in sanzioni amministrative pari al valore totale dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro, è possibile seguire un iter di regolarizzazione. In particolare questa procedura è utile soprattutto nei casi di ricezione di una fattura irregolare o di mancata emissione della stessa.

Nel primo caso, entro il trentesimo giorno seguente a quello della ricezione della fattura irregolare, bisogna emettere un documento integrativo in duplice copia in cui andranno riportate le medesime indicazioni, a patto che prima sia stata versata la somma eventualmente dovuta. Nel momento in cui l’intera procedura è eseguita, l’Agenzia delle Entrate consegna al contribuente una copia dell’autofattura prodotta con l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione del pagamento.
Nel secondo caso, invece, il committente o il cessionario che abbia acquistato servizi o beni senza che sia stata emessa fattura entro i termini di legge previsti deve – entro al massimo 4 mesi dalla data in cui è stata compiuta l’operazione – pagare l’imposta e presentare all’Agenzia delle Entrate l’autofattura in duplice copia, entro i 30 giorni seguenti.

Dopo l’approvazione della fatturazione elettronica, tale procedura si deve concretizzare tramite il Sistema Di Interscambio e dunque si potrà evitare di andare personalmente all’Agenzia delle Entrate per consegnare i documenti cartacei. Da un punto di vista strettamente tecnico, invece, è previsto che questo tipo di fattura sia riconosciuto con il codice TD20. La stessa modalità si può applicare anche per sanare tutte quelle situazioni in cui sia obbligatorio emettere autofattura o integrare una fattura in cui vi sono delle irregolarità. A patto però che la controparte sia residente in Italia o abbia un’organizzazione stabile nel territorio italiano. Unico limite infatti all’obbligo di fattura elettronica si ha nel momento in cui la controparte non sia un soggetto italiano bensì comunitario o extracomunitario. In caso contrario è necessario che la controparte sia nelle condizioni di ricevere la fattura in formato cartaceo e che siano adempiute tutte le procedure previste per questo particolare tipo di operazioni.