Sono arrivati nuovi chiarimenti per quanto riguarda la fatturazione elettronica. Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le ultime indicazioni che riguardano, tra le altre norme, la tempistica per l’emissione della fattura immediata, che è entrata in vigore dal 1° luglio 2019. I contribuenti hanno, adesso, 12 giorni a disposizione per l’emissione della fattura, e non più 24 ore come era stabilito in precedenza.
Fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019: cambiano le tempistiche di emissione e le sanzioni per i ritardi
Come stabilito dal decreto crescita, nella nuova formulazione dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (che ha modificato il decreto fiscale 2019) dal 1° luglio 2019 entra in vigore il termine allungato per l’emissione della fattura elettronica. Il limite passa da 24 ore a 12 giorni dalla data di vendita del bene o di fornitura del servizio al consumatore.
Il contribuente che decida di non emettere la fattura elettronica immediata, dovrà quindi riportare, al momento della compilazione, una doppia data, dal momento che la data del pagamento ricevuto non corrisponde con quella di emissione della fattura. Saranno indicate:
- La data dell’effettiva prestazione del servizio o della vendita di beni quando, cioè, è stato versato tutto o in parte il corrispettivo pattuito;
- La data di emissione della fattura stessa.
Si aprono, quindi, tre possibilità per la presentazione della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2019:
- L’emissione e l’invio tramite Sdl avvengono il giorno stesso dell’avvenuta prestazione, in modo che le due date di prestazione ed emissione coincidano;
- La fattura può essere generata il giorno dell’operazione, ma trasmessa al Sdl entro 12 giorni;
- La fattura può essere generata e inviata tramite Sdl in uno qualunque dei 12 giorni disponibili.
Fatturazione elettronica differita e sanzioni previste per il ritardo
La circolare n.14/E del 17 giugno 2019 ha dato indicazioni anche per quanto riguarda la fatturazione elettronica differita. Secondo quanto indicato all’art. 21, comma 4, lettere a) d), D.P.R. n. 633/1972, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questo caso, nel campo “Data” della sezione Dati Generali, dovrà essere indicata la data di svolgimento del lavoro o di prestazione del servizio.
Al comma 1 dell’articolo 10, il decreto fiscale aveva disposto che per il primo semestre del periodo di imposta 2019, le sanzioni non fossero applicate se la fattura fosse stata emessa entro i termini di liquidazione periodica dell’IVA. Sarebbero state applicate con una riduzione dell’80%, invece, nel caso fossero emesse entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (questo emendamento rimane valido, quindi, fino al 30 settembre 2019).
Per i successivi periodi di liquidazione IVA, a partire dal 1° luglio 2019, i contribuenti che emettano in ritardo una fattura (reato di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva) rischiano una sanzione compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile della fattura in oggetto.
Per le violazioni che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, invece, la sanzione amministrativa va da un minimo di 250 euro a un massimo di 2000 euro.
You must be logged in to leave a reply.