Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
- l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
Gli atti costitutivi di cui sopra devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile.
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