È stata recentemente introdotta la normativa che riguarda la Sanatoria degli Errori Formali 2019, contenuta all’interno del decreto Fiscale 2019, presentato dal nuovo governo. L’Agenzia delle Entrate ne ha pubblicate le regole attuative attraverso il provvedimento n° 62274/2019. Vediamo di cosa si tratta e come sia possibile regolarizzare gli errori formali con il pagamento di 200 euro per ogni periodo di imposta.
Errori Formali: cosa sono e come funziona la pace fiscale
Per errori formali si intendono quegli errori o omissioni che vengono compiuti sulla dichiarazione dei redditi, sulla dichiarazione IRAP o IVA o sui moduli di pagamento dei tributi. Queste violazioni non devono andare a incidere né sull’importo imponibile né sul tipo di imposta o di tributo.
È l’Agenzia delle Entrate che si occupa di verificare e controllare gli errori formali. Il contribuente che si renda conto di aver commesso un errore nella compilazione di un modello può inviare una dichiarazione integrativa a correzione dello stesso. La regolarizzazione deve però essere presentata prima che avvenga l’attività di controllo da parte dell’autorità competente.
Attraverso la pace fiscale delle irregolarità formali sarà possibile, per il contribuente, sanare gli errori commessi fino al 24 ottobre 2018. Per aderire alla sanatoria, sarà sufficiente effettuare il pagamento di 200,00 euro per ogni periodo di imposta in cui sono stati commessi degli errori. Nel modello F24 verranno indicati i riferimenti degli errori commessi; l’Agenzia delle Entrate fornirà il codice tributo da utilizzare per quello specifico modulo.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 Maggio 2019, oppure in due rate (di pari importo) così suddivise:
- La prima rata entro il 31/05/2019;
- La seconda rata entro il 02/03/2020.
Per questi pagamenti non è possibile utilizzare importi derivanti da compensazione.
Quali sono gli errori formali che possono essere sanati con la pace fiscale?
L’Agenzia delle Entrate specifica che rientrano nella norma quegli errori formali che, pur non alterando gli importi imponibili, rappresentano un ostacolo alle attività di controllo condotte. Nel caso invece di inesattezze che non vadano a influire sull’attività dell’Agenzia delle Entrate, definiti errori “meramente formali” non sono previste sanzioni.
Sono errori formali che rientrano nella disciplina, ad esempio:
- La mancanza o l’incorrettezza di dati che siano rilevanti per il riconoscimento del contribuente;
- L’utilizzo di modelli non conformi a quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate;
- Errori o omissioni nella compilazione di sezioni non rilevanti per la determinazione delle somme imponibili.
I soggetti che possono aver compiuto la violazione sono, oltre ovviamente al contribuente stesso:
- Un intermediario;
- Il sostituto d’imposta;
- Qualsiasi altro soggetto che si occupi degli adempimenti fiscali.
Quando non si applica la sanatoria degli errori formali
Questa regolamentazione non si applica al fine di evidenziare attività finanziare e patrimoniali al di fuori dal territorio italiano. Non può inoltre essere messa in atto nel caso di omissione della presentazione delle dichiarazioni, poiché, anche se non dovesse risultare dalle stesse un’imposta dovuta, ci troveremmo di fronte a un elemento rilevante ai fini del calcolo delle somme imponibili.
Allo stesso modo, se l’errore formale sia già stato oggetto di un procedimento concluso in maniera definitiva entro l’entrata in vigore della legge, il 19/12/2018, non potrà essere oggetto di sanatoria.