Nell’ultimo provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 37776/2019, i contribuenti vengono informati che saranno inviati avvisi a mezzo PEC o posta ordinaria (ove non ci sia un casella PEC registrata o attiva) riguardanti i redditi non dichiarati o errati. Questo è previsto per favorire un nuovo e più innovativo sistema di comunicazione fra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Il contribuente sarà così stimolato ad adempiere all’assolvimento degli obblighi tributari a cui è soggetto, e verrà favorita la dichiarazione spontanea delle basi imponibili.
La comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate sarà a disposizione sia del contribuente che della Guardia di Finanza e riguarderà anomalie relative a diverse forme di reddito non dichiarato. Le disposizioni del provvedimento in oggetto sono state rese note in merito all’attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare i redditi non dichiarati presi in considerazione dal provvedimento sono:
- Redditi di lavoro dipendente a assimilati;
- Assegni periodici;
- Redditi di fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria o al regime di tassazione a cedolare secca;
- Redditi di partecipazione, nonché quelli derivanti da partecipazione in srl a ristretta base proprietaria;
- Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto;
- Redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;
- Redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- Redditi diversi.
Come possono rimediare i contribuenti ai redditi non dichiarati?
L’invio di queste informazioni, permette al contribuente di effettuare una valutazione relativa alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Potrà quindi fornire elementi e documentazioni al fine di giustificare le anomalie riscontrate. Nel punto 1.2 del provvedimento sono indicati i dati contenuti nelle comunicazioni:
- Identificativo della comunicazione;
- Dati presenti in anagrafe tributaria riferibili: ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati ai sensi dell’articolo 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78;
- Gli estremi del modello di dichiarazione presentato dal contribuente, nel quale non risultano dichiarati una parte o la totalità dei redditi percepiti;
- L’importo del reddito che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non viene dichiarato.
Il contribuente potrà richiedere, anche avvalendosi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, le informazioni che ritiene opportune. Potrà inoltre comunicare eventuali dichiarazioni, tramite assistenza dei CAM e degli Uffici delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia, e trasmettere documentazione attraverso il Canale di assistenza CIVIS.
I contribuenti che ravvedano una effettiva omissione parziale o totale dei redditi percepiti, potranno regolarizzare le loro posizione presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione, in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalle inadempienze stesse.
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